Cons. Stato Sez. IV, 7/12/2015, n. 5571

Giudizio amministrativo – Svolgimento del giudizio – Palese infondatezza del ricorso – Divieto di integrazione del contraddittorio – Inutilità degli incombenti – Assai presumibile esito sfavorevole del ricorso

Ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010, nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non deve disporsi l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato, essendo aderente ai principi di accelerazione e di concentrazione processuale evitare l’inutile protrarsi del processo medesimo mediante l’imposizione d’incombenti intuitivamente inutili rispetto ad un esito che le risultanze già acquisite consentono di definire sfavorevole per le tesi della parte ricorrente.

Cass. civ. Sez. lavoro, 19/11/2015, n. 23687

Previdenza sociale – Assicurazioni obbligatorie – Fondi e casse di previdenza  – Ingegneri ed architetti – Divieto di duplice iscrizione – Versamento di contributi al Fondo Inarcassa – Inefficacia

In base all’art. 2 della legge n. 1046 del 1971, in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l’iscrizione ad Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell’attività svolta.

Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 13/10/2015, n. 20585

Previdenza sociale – Contributi – Omesso versamento – Sanzioni civili – Credito dell’ente – Medesima natura dell’obbligazione principale

In tema di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi – cosiddette sanzioni civili – costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del ritardo ed assolve ad una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale.

Cass. civ. Sez. lavoro, 30/9/2015, n. 19469

Previdenza sociale – Assicurazioni sociali  – Contributi assicurativi – In genere – Lavoratori extracomunitari – Cessazione dell’attività lavorativa in Italia e abbandono del territorio nazionale – Facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati – Limiti – Fondamento

La facoltà riconosciuta dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998 (vigente “ratione temporis”), ai lavoratori extracomunitari, che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale, di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5 per cento annuo, compete solo per i contributi versati presso la gestione IVS, poiché la norma ha ad oggetto il rimborso di somme destinate alla copertura di eventi futuri, che permettano l’erogazione di prestazioni pensionistiche al momento della maturazione dei relativi requisiti. Ne consegue l’esclusione dei contributi versati presso gestioni diverse, a titolo di maternità, malattia, disoccupazione, CUAF e servizio sanitario nazionale, che hanno causa nella copertura del rischio assicurativo per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha già avuto esecuzione. (Rig.  App. Roma, 22/10/2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, 29/9/2015, n. 19290

Previdenza sociale  – Casse di mutualità e fondi previdenziali – In genere – Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie – “Una tantum” ex art. 32 della l. n. 377 del 1958 – Natura previdenziale – Conseguenze – Decadenza ai sensi dell’art.47, comma 2, del d.p.r. n. 639 del 1970, “ratione temporis” vigente – Applicabilità – Fondamento

Il diritto al pagamento “una tantum” della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall’art. 32 della l. n. 377 del 1958 agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale trattandosi di indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati, sicché è soggetto al termine di decadenza di cui all’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla l. n. 483 del 1992, applicabile ad ogni tipo di prestazione di carattere previdenziale a prescindere dalle modalità di corresponsione. (Rig. App. Roma, 4/12/2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, 21/9/2015, n. 18540

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – In genere – Prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno – Obbligazione retributiva e contributiva del datore di lavoro – Sussistenza – Fondamento

Lavoro – Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto – Assunzione – Collocamento al lavoro – In genere 

In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del T.U. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 c.c.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione. (Rig.  App. Milano, 12/1/2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, 21/9/2015, n. 18540

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – In genere – Prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno – Obbligazione retributiva e contributiva del datore di lavoro – Sussistenza – Fondamento

Lavoro – Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto – Assunzione – Collocamento al lavoro – In genere 

In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del T.U. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 c.c.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione. (Rig.  App. Milano, 12/1/2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/9/2015, n. 18232

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – Rivalsa – Appalto di mere prestazioni di lavoro – Divieto di cui all’art. 1 della l. n. 1369 del 1960 “ratione temporis” vigente – Contributi previdenziali – Quota a carico del lavoratore- Diritto di rivalsa del datore di lavoro effettivo – Esclusione – Fondamento

Il principio sancito dall’art. 23 della legge n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di omissione od adempimento tardivo dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest’ultimo resta tenuto per l’intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua quota, ha carattere generale nell’ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede, sicché si applica anche in caso di nullità dell’intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 (“ratione temporis” vigente), ove l’imprenditore appaltante o interponente abbia pagato i contributi e le relative somme aggiuntive. (Rig. App. Firenze, 4/11/2008)

Cass. civ. Sez. lavoro, 9/9/2015, n. 17838

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) – Decontribuzione di cui all’art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 – Spettanza – Condizioni – Trasferimento di azienda – Esclusione – Fondamento

L’art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 prevede il beneficio della decontribuzione in favore del datore di lavoro che, “senza esservi tenuto”, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, al fine di incentivare le assunzioni dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e presuppone la creazione di nuovi posti per esigenze proprie dell’azienda, in assenza di un obbligo all’assunzione, sicché l’agevolazione non compete nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato, esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, in capo al cessionario. (Rig. App. Brescia, 23/12/2008)

Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 8/9/2015, n. 17798

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – In genere – Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto – Domanda amministrativa unicamente all’Inps  – Necessità – Decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 – Individuazione

In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell’istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all’Inail. (Cassa con rinvio, App. L’Aquila, 12/3/2013)

Cass. civ. Sez. lavoro, 7/9/2015, n. 17702

Previdenza sociale  – Controversie – Prova – Verbali degli organi amministrativi – Verbali ispettivi – Dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro – Efficacia di confessione stragiudiziale resa alla parte – Esclusione – Fondamento

La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l’ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'”animus confitendi”, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell’inchiesta. (Rig.  App. Messina, n. 383/2008 )

Cass. civ. Sez. lavoro, 3/9/2015, n. 17516

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – In genere – Interposizione nelle prestazioni di lavoro – Obbligazione contributiva del datore di lavoro apparente – Esclusione- Pregresso versamento dei contributi da parte di questi – Efficacia satisfattiva – Configurabilità – Fondamento

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, comma 1, c.c., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell’obbligazione in presenza delle condizioni di cui all’art. 2036, comma 3, c.c. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 5/2/2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, 25/8/2015, n. 17119

Previdenza sociale – Contributi – Omessa presentazione dei modelli DM10  – Evasione contributiva conseguente – Sussiste – Omissione di registrazioni e denunzie obbligatorie – Sussiste

Qualora risulti che la presentazione dei modelli DM10 sia stata omessa per periodi particolarmente lunghi (nel caso di specie, superiori ai tre anni) e di conseguenza che siano state omesse le denunzie riepilogative annuali tramite modelli 770, il comportamento del datore di lavoro è riconducibile alla fattispecie dell’evasione contributiva, in quanto nella sostanza il credito relativo ai vari periodi di contabilizzazione è rimasto ignoto all’INPS e sottratto ad ogni verifica. L’ammontare dei contributi non è stato, in altre parole, portato a conoscenza dell’Istituto per lunghi periodi, il che giustifica l’inclusione del comportamento del datore nella situazione legale dell’evasione connessa a registrazioni o denunzie obbligatorie omesse.

Cass. civ. Sez. lavoro, 10/8/2015, n. 16681

Lavoro (Rapporto di lavoro) – Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto – Assunzione – Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d’opera) – Natura fittizia del rapporto di lavoro – Azione dell’inps per il recupero di contributi omessi – Accertamento incidentale negativo del rapporto con il datore interposto – Efficacia verso i terzi – Esclusione

Nel caso di azione dell’INPS per il recupero di contributi non versati, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice in via incidentale, non suscettibile di giudicato e, quindi, inidonea a vincolare il terzo e a lederne il diritto di difesa. (Rig. App. Firenze, 23/9/2008)

Cass. civ. Sez. lavoro, 22/7/2015, n. 15392

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Riscossione – Cartella esattoriale per omissioni contributive – Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria in funzione recuperatoria dell’azione avverso la pretesa previdenziale – Conseguenze – Appellabilità della decisione – Necessità

In materia di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, qualora l’iscrizione ipotecaria sia stata impugnata solo quale mero atto conseguente, in funzione del recupero dell’azione non potuta tempestivamente esercitare per l’asserita omessa notifica della cartella, la domanda non ha natura di opposizione all’esecuzione ma ha ad oggetto un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, sicché la relativa decisione è soggetta, ex art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, ad appello e non a ricorso per cassazione che, ove proposto, è inammissibile. (Inammiss. Trib. Napoli, 30/12/2008)

Cass. pen. Sez. III, 10/7/2015, n. 40350

Previdenza sociale – Contributi  assicurativi – Omesso versamento da parte del datore – Quota a carico del lavoratore – Danno per la posizione previdenziale del lavoratore – Tenuità della distrazione – Non rileva

Inutile invocare la particolare tenuità del fatto se gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali sono quantitativamente rilevanti. Pronunciandosi su una vicenda in cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna emessa nei confronti di un datore di lavoro per il reato di omesso versamento all’ INPS delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, protrattosi continuativamente per cinque mesi, la Cassazione, con la sentenza n. 40350/2015, – nel rigettare la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. – ha affermato che nel caso in cui gli importi evasi non risultano quantitativamente così esigui da essere ritenuti di particolare tenuità, la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. va respinta, posto che le ritenute previdenziali costituiscono componenti della retribuzione trattenuti al lavoratore, per la formazione dell’accantonamento a fini previdenziali e quindi aventi una finalità essenziale, per cui la “distrazione” di tali importi da parte del datore di lavoro che omette di versare le stesse all’ente previdenziale rappresenta, in ragione della correlazione con ciascuna posizione previdenziale, un danno per la posizione previdenziale del lavoratore non qualificabile di certo come particolarmente tenue nel caso in cui l’inadempimento si protragga per più periodi.

Cass. civ. Sez. lavoro, 6/7/2015, n. 13934 (rv. 635823)

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – In genere – Società cooperative – Obbligo contributivo a carico della società- Soci lavoratori – Equiparazione ai lavoratori subordinati – Condizioni – Fattispecie

Il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l’assoggettamento a contribuzione della società l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto di contratti di co.co.co., ai quali, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, applicabile “ratione temporis”, trovava applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello del lavoro autonomo). (Rig. App. Firenze, 15/7/2008)