Cass. pen. Sez. III, 10/7/2015, n. 40350

Previdenza sociale – Contributi  assicurativi – Omesso versamento da parte del datore – Quota a carico del lavoratore – Danno per la posizione previdenziale del lavoratore – Tenuità della distrazione – Non rileva

Inutile invocare la particolare tenuità del fatto se gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali sono quantitativamente rilevanti. Pronunciandosi su una vicenda in cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna emessa nei confronti di un datore di lavoro per il reato di omesso versamento all’ INPS delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, protrattosi continuativamente per cinque mesi, la Cassazione, con la sentenza n. 40350/2015, – nel rigettare la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. – ha affermato che nel caso in cui gli importi evasi non risultano quantitativamente così esigui da essere ritenuti di particolare tenuità, la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. va respinta, posto che le ritenute previdenziali costituiscono componenti della retribuzione trattenuti al lavoratore, per la formazione dell’accantonamento a fini previdenziali e quindi aventi una finalità essenziale, per cui la “distrazione” di tali importi da parte del datore di lavoro che omette di versare le stesse all’ente previdenziale rappresenta, in ragione della correlazione con ciascuna posizione previdenziale, un danno per la posizione previdenziale del lavoratore non qualificabile di certo come particolarmente tenue nel caso in cui l’inadempimento si protragga per più periodi.

I commenti sono chiusi