Cass. civ. Sez. lavoro, 22/7/2015, n. 15392

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Riscossione – Cartella esattoriale per omissioni contributive – Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria in funzione recuperatoria dell’azione avverso la pretesa previdenziale – Conseguenze – Appellabilità della decisione – Necessità

In materia di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, qualora l’iscrizione ipotecaria sia stata impugnata solo quale mero atto conseguente, in funzione del recupero dell’azione non potuta tempestivamente esercitare per l’asserita omessa notifica della cartella, la domanda non ha natura di opposizione all’esecuzione ma ha ad oggetto un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, sicché la relativa decisione è soggetta, ex art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, ad appello e non a ricorso per cassazione che, ove proposto, è inammissibile. (Inammiss. Trib. Napoli, 30/12/2008)

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