Cass. civ. Sez. Unite, Ordinanza, 21/7/2015, n. 15200

Fallimento – Effetti – Credito verso impresa fallita o sottoposta ad amministrazione straordinaria – Azionabilità in sede arbitrale  – Esclusione  – Fondamento
Arbitrato  –  Compromesso e clausola compromissoria –  In genere 

In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è comunque paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dall’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell’avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l’accertamento di un credito compreso nella procedura concorsuale, allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo.

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