Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 26/10/2015, n. 21765

Effetti per il fallito in genere  – Capacità processuale – Eccezione del curatore – Interesse della massa dei creditori – Sussiste

La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è, pertanto, opponibile da chiunque e rilevabile anche di ufficio.

Cass. civ. Sez. VI – Ordinanza, 18/9/2015, n. 18339

Fallimento – Apertura (Dichiarazione) di fallimento – Sentenza dichiarativa – Opposizione – Appello – Revoca del fallimento in sede di reclamo non preclusiva di nuova dichiarazione – Rimessione degli atti al primo giudice – Necessità – Fattispecie in tema di omessa notificazione dell’istanza di fallimento

In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell’omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 15/1/2013)

Cass. civ. Sez. VI – Ordinanza, 17/9/2015, n. 18253

Fallimento – Accertamento del passivo – Opposizione allo stato passivo – In genere – Mancata allegazione del ricorso ex art. 93 l. fall. – Acquisizione da parte del tribunale – Fondamento – Limiti

Il ricorso con il quale, ai sensi dell’art. 93 l. fall., si chieda l’ammissione allo stato passivo, non è un documento probatorio del credito, sicché non può ritenersi incluso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell’art.99, comma 2, l. fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata né al fascicolo di ufficio, né a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruirne il contenuto sulla scorta degli ulteriori atti processuali e ne ritenga l’esame, comunque, indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione. (Cassa con rinvio, Trib. Palermo, 24/10/2012) 

Cass. civ. Sez. Unite, 16/9/2015, n. 18131

Fallimento – Rapporti preesistenti – Preliminare di vendita immobiliare – Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore – Limiti di esercizio – Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente – Effetto ostativo – Sussistenza – Condizioni- Fondamento

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 l. fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 3/11/2004)

Cass. civ. Sez. I, 10/9/2015, n. 17907

Fallimento – Prededucibilità di taluni crediti – Caratteristiche dei crediti – Ripartizione dell’attivo in genere – Vantaggi per la procedura

L’art. 111, comma 2, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), onde incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura.

Cass. civ. Sez. I, 8/9/2015, n. 17787

Fallimento – Accertamento del passivo – Ammissione al passivo – In genere – Credito tributario – Insinuazione tardiva – Termine annuale – Applicabilità – Termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle – Rilevanza – Esclusione – Fattispecie

Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’Amministrazione finanziaria o l’esattore devono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 l. fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo. (Nella specie, la S.C., confermando il decreto di esclusione del credito impugnato dall’esattore in quanto insinuato oltre l’anno dall’esecutività dello stato passivo, ha ritenuto irrilevante, perché riguardante il rapporto interno tra esattore ed ente impositore, l’imputabilità del ritardo a quest’ultimo). (Rig. Trib. Monza, 9/2/2010)

Cass. civ. Sez. II, 4/9/2015, n. 17606

Concordato preventivo – Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori – Liquidatore – Legittimazione processuale – Limiti

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario. (Rig. App. Firenze, 13/3/2010)

Cass. civ. Sez. I, 3/9/2015, n. 17520

Concordato preventivo – Sospensione di contratti bancari e di leasing ex art. 169 bis l. fall. – Revoca – Ricorribilità ex art. 111 cost. – Esclusione – Fondamento

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con il quale la corte di appello abbia revocato la sospensione di contratti bancari e di leasing concessa dal tribunale nell’ambito di un concordato con riserva, atteso che i provvedimenti di cui all’art. 169 bis l. fall., investendo istanze proponibili dal debitore sia prima che dopo il decreto di ammissione alla procedura concordataria, oltre che da lui reiterabili nel corso di quest’ultima, sono inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato. (Inammiss. App. Venezia, 16/4/2014)

Cass. civ. Sez. VI – Ordinanza, 2/9/2015, n. 17499

Fallimento – Apertura (Dichiarazione) di fallimento – Procedimento – Audizione dell’imprenditore – Convocazione dell’impresa individuale – Modalità – Notificazione alla persona fisica dell’imprenditore – Sufficienza

La notifica del ricorso introduttivo di un procedimento prefallimentare a carico di un’impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 l. fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell’imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. cod. proc. civ., attesa la totale identificazione esistente tra quest’ultimo e l’impresa. (Rig. App. Ancona, 17/11/2012)

Cass. civ. Sez. I, 31/8/2015, n. 17338

Fallimento – Effetti per i creditori – Debiti pecuniari – Compensazione – Revocatoria fallimentare – Debito di restituzione conseguente a pagamento inefficace – Credito verso il fallito – Compensabilità – Esclusione – Fondamento

Il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma ricevuta in pagamento dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, sicché non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, mancando il requisito della reciprocità delle obbligazioni. (Rig. App. Bologna, 26/1/2009)

Cass. civ. Sez. I, 6/8/2015, n. 16554

Fallimento – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – In genere – Principio di non contestazione – Operatività – Limiti – Fondamento

In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove. (Cassa con rinvio, Trib. Bolzano, 8/4/2008)

Cass. civ. Sez. I, 31/7/2015, n. 16217

Concordato preventivo – Approvazione – Mancata approvazione – Dichiarazione di inammissibilità ex art.179, comma 1, l. fall. – Necessità del giudizio di omologazione – Esclusione

Nel concordato preventivo, il tribunale, una volta accertato il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177, comma 1, l. fall., può dichiarare l’inammissibilità della proposta a norma dell’art. 179, comma 1, l. fall., senza che sia a tal fine necessario il giudizio di omologazione. (Rig. App. Roma, 5/3/2012)

Cass. civ. Sez. I, 31/7/2015, n. 16218

Fallimento – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – In genere – Crediti successivi al fallimento – Insinuazione tardiva – Termine di decadenza previsto dall’art. 101, primo e ultimo comma, l. fall. – Applicazione – Esclusione

L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, commi primo ed ultimo, l. fall. (Cassa con rinvio, Trib. Padova, 1/2/2012)

Cass. civ. Sez. I, 28/7/2015, n. 15838

Liquidazione coatta amministrativa – Società di intermediazione mobiliare – Conseguenze – Cessazione della vigilanza della Banca d’Italia sul trasferimento delle partecipazioni azionarie – Esclusione – Fondamento

L’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa di una società di intermediazione mobiliare (SIM) non determina la trasformazione di quest’ultima in una mera società commerciale, con la conseguente cessazione dei poteri di controllo della Banca d’Italia; quest’ultima, pertanto, in funzione del corretto svolgimento della procedura di liquidazione ed a tutela del ceto creditorio e degli investitori, conserva il compito di vigilare sulla composizione della compagine societaria e, quindi, il potere, previsto dall’art. 15 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di vietare il trasferimento delle partecipazioni azionarie da parte dei soci. (Rig. App. Genova, 3/2/2010)

Cass. civ. Sez. I, 24/7/2015, n. 15561

Fallimento – Rapporti preesistenti – Vendita non eseguita – Domanda di rilascio di immobile detenuto senza titolo – Eccezione del convenuto di essere promissario acquirente – Domanda di restituzione fondata sulla scelta di sciogliere il contratto preliminare ex art. 72 l. fall. – Ammissibilità – Fondamento

Il curatore del fallimento che abbia agito per il rilascio di un immobile detenuto senza titolo, legittimamente – a fronte dell’eccezione del convenuto di esserne promissario acquirente – può porre a fondamento della domanda di restituzione la scelta di sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 l. fall., la quale, determinando lo scioglimento del rapporto con effetto “ex tunc”, lascia immutati tanto la “causa petendi” (mancanza di titolo del detentore), quanto il “petitum” (restituzione dell’immobile) dell’azione originariamente proposta. (Rig. App. Catania, 28/11/2006)

Cass. civ. Sez. I, 24/7/2015, n. 15564

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Ordinanza di vendita – Reclamo – Termine – Decorrenza dalla effettiva conoscenza del provvedimento – Fondamento

Il termine per la proposizione del reclamo avverso l’ordinanza di vendita immobiliare decorre dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta emissione dell’ordinanza medesima e non dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde alla specifica e diversa finalità di consentire al vecchio creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la realizzazione di un prezzo adeguato. (Fattispecie non ricadente nella vigenza dell’art. 26 l. fall., come sostituito dall’art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2006). (Rig. Trib. Sassari, 5/2/2008)

Cass. civ. Sez. Unite, Ordinanza, 21/7/2015, n. 15200

Fallimento – Effetti – Credito verso impresa fallita o sottoposta ad amministrazione straordinaria – Azionabilità in sede arbitrale  – Esclusione  – Fondamento
Arbitrato  –  Compromesso e clausola compromissoria –  In genere 

In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è comunque paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dall’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell’avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l’accertamento di un credito compreso nella procedura concorsuale, allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo.

Cass. civ. Sez. I, 20/7/2015, n. 15146

Fallimento – Sentenza dichiarativa – Opposizione – In genere – Appello ex art. 18 l. fall., nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – Omessa notifica del ricorso e del decreto presidenziale nel termine ivi previsto – Richiesta di un nuovo termine successivamente alla scadenza del primo – Inammissibilità – Fondamento

In tema di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, va disattesa l’istanza con cui l’appellante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006), ne chieda, successivamente al suo decorso e senza allegare alcuna causa di giustificazione, uno nuovo per provvedervi, ostando a tale concessione l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 154 cod. proc. civ.. In ipotesi di impugnazione e sulla scorta dei principi sottesi all’art. 111, comma 2, Cost., deve tenere conto della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente definito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso. (Rig. App. Milano, 26/2/2008)

Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273

Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità

Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. 52 l. f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’Istituto bancario nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G. dell’esecuzione.

(Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273)

Trib. Mantova, 27.3.2006, n. 273

Fallimento – Credito fondiario – Assegnazione delle somme in sede esecutiva – Insinuazione al passivo – Necessità

Le disposizioni sul credito fondiario non sono idonee a derogare al principio di esclusività della verifica fallimentare sancito dall’art. 52 l. f. e, pertanto, le assegnazioni di somme all’Istituto bancario nella procedura esecutiva individuale hanno carattere provvisorio e diverranno definitive solo dopo che la banca avrà insinuato il suo credito nel procedimento concorsuale e a condizione che gli venga attribuita in tale ambito una somma non inferiore a quella assegnata dal G. dell’esecuzione.