Cass. civ. Sez. I, 24/7/2015, n. 15561

Fallimento – Rapporti preesistenti – Vendita non eseguita – Domanda di rilascio di immobile detenuto senza titolo – Eccezione del convenuto di essere promissario acquirente – Domanda di restituzione fondata sulla scelta di sciogliere il contratto preliminare ex art. 72 l. fall. – Ammissibilità – Fondamento

Il curatore del fallimento che abbia agito per il rilascio di un immobile detenuto senza titolo, legittimamente – a fronte dell’eccezione del convenuto di esserne promissario acquirente – può porre a fondamento della domanda di restituzione la scelta di sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 l. fall., la quale, determinando lo scioglimento del rapporto con effetto “ex tunc”, lascia immutati tanto la “causa petendi” (mancanza di titolo del detentore), quanto il “petitum” (restituzione dell’immobile) dell’azione originariamente proposta. (Rig. App. Catania, 28/11/2006)

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