Cass. civ. Sez. I, 24/7/2015, n. 15564

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Ordinanza di vendita – Reclamo – Termine – Decorrenza dalla effettiva conoscenza del provvedimento – Fondamento

Il termine per la proposizione del reclamo avverso l’ordinanza di vendita immobiliare decorre dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta emissione dell’ordinanza medesima e non dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde alla specifica e diversa finalità di consentire al vecchio creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la realizzazione di un prezzo adeguato. (Fattispecie non ricadente nella vigenza dell’art. 26 l. fall., come sostituito dall’art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2006). (Rig. Trib. Sassari, 5/2/2008)

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