Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 26/10/2015, n. 21765

Effetti per il fallito in genere  – Capacità processuale – Eccezione del curatore – Interesse della massa dei creditori – Sussiste

La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è, pertanto, opponibile da chiunque e rilevabile anche di ufficio.

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