Cons. Stato Sez. IV, 22/10/2015, n. 4823

Responsabilità civile – Responsabilità della Pubblica Amministrazione – Illecito provvedi mentale – Interesse legittimo – Lesione – Lesione del bene della vita – Sussiste

La qualificazione del danno da illecito provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extra contrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c.; conseguentemente, per accedere alla tutela è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l’interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo dell’amministrazione reso nell’esplicazione (o nell’inerzia) di una funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell’interesse legittimo e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative o dei ritardi procedimentali (salvo la norma sancita dall’art. 2 bis L. n. 241 del 1990 secondo cui le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento) (Conf. T.a.r. Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 61/2013).

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