T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22/10/2015, n. 2246

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego pieno – Rapporto di parasubordinazione – Controversie – Fase che precede la stipula della convenzione – Potere disciplinare della P.A. – Giurisdizione del giudice amministrativo – Fattispecie – Sussiste

Nel caso in cui il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione sia qualificabile come rapporto di parasubordinazione, le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione o del contratto, ove si riferiscano all’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, rientrano nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo quale Giudice naturale dell’esercizio del potere pubblico (art. 7, comma 6 bis, D.Lgs. n.165/2001).

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