Cass. civ. Sez. lavoro, 25/1/2016, n. 1248

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego – Condotta del lavoratore – Iniziative strumentali per raggiungere un obbiettivo non dovuto – Violazione dei principi di correttezza e di buona fede contrattuale – Abuso di diritto – Sussiste

Costituisce abuso del diritto la condotta del lavoratore pubblico che si renda autore di iniziative di molteplice natura nei confronti della parte datoriale, del tutto strumentali al raggiungimento di un obiettivo non dovuto (specificamente il trasferimento anzitempo ad altro ufficio). L’abuso del diritto, invero, è configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri e quelle facoltà sono attribuiti.

Cass. civ. Sez. lavoro, 20/1/2016, n. 991

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego contrattualizzato – Applicabilità delle regole generali – Busta paga – Quietanza – Valore fidefacente per gli elementi in essi indicati

Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a seguito della privatizzazione disposta con il D.Lgs. n. 29 del 1993, ha assunto carattere privatistico, con la conseguenza che anche all’ente pubblico, quale datore di lavoro, si applica la normativa generale sull’efficacia probatoria delle buste paga propria del lavoro privato. Data l’obbligatorietà del contenuto delle buste paga e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite ed alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore fanno fede nei confronti del datore di lavoro per ciò che concerne gli elementi in essi indicati.

Cass. civ. Sez. lavoro, 12/1/2016, n. 280

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego contrattualizzato – Copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento – Inosservanza di tale regola – Violazione dell’art. 97 Cost. – Inadempimento contrattuale – Danno risarcibile – Sussiste

In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale ed, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto e le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello dell’utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, ovvero a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima. Per il giudice ordinario la mancata giustificazione dell’omesso rispetto del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, si traduce nel mancato rispetto da parte della Pubblica Amministrazione dei criteri generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., che è configurabile come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile per la lesione del diritto degli interessati allo “scorrimento prioritario” della graduatoria del concorso da loro espletato.

Cons. Stato Sez. III, 31/12/2015, n. 5883

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego contrattualizzato – Sfera interna di macro organizzazione della P.A. – Sfera esterna privatistica del rapporto di lavoro subordinato – Separazione netta – Sussiste

Sussiste una radicale separazione tra sfera interna di macro organizzazione della P.A., nella quale si esprime in pienezza, anche in termini di prerogative, la posizione di supremazia speciale che nell’ordinamento ha il soggetto pubblico, e il rapporto esterno di lavoro subordinato, improntato esclusivamente a principi contrattualprivatistici (Conf. T.a.r. Lazio, Roma, sez. III quater, n. 5852/2015).

Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2015, n. 5376

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego – Posizione di dipendente di ruolo – Progressione di carriera – Non modifica la posizione nel ruolo – Fattispecie

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego – Posizione di dipendente non di ruolo – Regime di tutela inferiore al dipendente di ruolo – Precarietà del rapporto – Sussiste

La progressione di carriera del dipendente pubblico nel corso degli anni non modifica la sua posizione di dipendente di ruolo, a differenza del personale fuori ruolo che gode di molte minori tutele in quanto non è inserito in pianta stabile nell’organico dell’amministrazione ed il cui rapporto di lavoro ha carattere precario senza alcuna garanzia di consolidamento (D.Lgs. n. 165/2001) (Conf. T.a.r. Piemonte, Torino, sez. II, n. 616/2005).

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22/10/2015, n. 2246

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego pieno – Rapporto di parasubordinazione – Controversie – Fase che precede la stipula della convenzione – Potere disciplinare della P.A. – Giurisdizione del giudice amministrativo – Fattispecie – Sussiste

Nel caso in cui il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione sia qualificabile come rapporto di parasubordinazione, le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione o del contratto, ove si riferiscano all’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, rientrano nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo quale Giudice naturale dell’esercizio del potere pubblico (art. 7, comma 6 bis, D.Lgs. n.165/2001).

Trib. Bari, Sez. lavoro, 12/10/2015

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego – Avvocato degli enti pubblici – Compenso per prestazioni professionali – Natura di retribuzione o parte di essa – Esclusione

L’avvocato già inquadrato nei ruoli del settore legale dell’Amministrazione, che abbia ricevuto apposito mandato per la difesa in giudizio dell’ente, ha diritto alla corresponsione del compenso per le prestazioni professionali, avente fonte nel rapporto privatistico instauratosi tra le parti con il conferimento del mandato. Tali emolumenti, invero, per la loro fonte e la loro natura non trovano causa nel rapporto di pubblico impiego e non possono, di conseguenza, da qualsiasi punto di vista, essere considerati come una parte della retribuzione.

Cass. civ., Sez. lavoro, 6/10/2015, n. 19931

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego – Igiene e sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Organizzazione territoriale – Unità sanitarie locali – Personale dipendente – In genere – Attività di certificazione prestata da medici ospedalieri in favore dell’Inail – Retribuibilità autonoma – Esclusione – Fondamento

In tema di compensi spettanti al personale dirigente del servizio sanitario nazionale, l’art. 58, comma 4, del c.c.n.l. 1998-2001 per la dirigenza medico veterinaria dell’8 giugno 2000, secondo il quale “tra le attività di cui al presente articolo rientra quella della certificazione medico-legale resa dall’azienda per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del d.P.R. n. 1164 del 1965” e “per i compensi si applica il comma 3 con affluenza dell’intero importo all’azienda, la quale provvede all’attribuzione della quota spettante al dirigente che ha svolto l’attività nel mese successivo”, si interpreta nel senso che la norma contempla solo l’attività esercitata al di fuori dell’impegno di servizio. Ne consegue che l’attività certificativa, posta in essere durante ed in costanza del rapporto di lavoro, non dà diritto ad un corrispettivo aggiuntivo ma costituisce doveroso adempimento della prestazione lavorativa e resta retribuita con il compenso previsto, dalla disciplina collettiva, a remunerazione dell’ordinaria attività di servizio. (Cassa e decide nel merito, App. Genova, 20/5/2009)

Cass. civ. Sez. lavoro, 1/10/2015, n. 19626

Lavoro (Rapporto di) – Pubblico impiego – Impiegati regionali, provinciali, comunali – Diritti dell’impiegato – In genere – Pubblico impiego privatizzato – Atti di gestione del rapporto di lavoro – Natura – Revoca unilaterale di un’assunzione sul presupposto dell’annullamento della procedura concorsuale – Comportamento di natura privatistica – Configurabilità

Nel lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo gli stessi parametri, sicché l’atto con cui la P.A. revochi un’assunzione con contratto a tempo indeterminato sul presupposto dell’annullamento della procedura concorsuale, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro. (Rig. App. Catanzaro, 26/4/2012)

Cons. Stato, VI, 17.1.2008, n. 809

Pubblico impiego – Personale della Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Termini endoprocedimentali – Natura ordinatoria – Termine finale di conclusione del procedimento – Natura perentoria

In materia disciplinare i termini endoprocedimentali (come quello della convocazione del Consiglio di disciplina), a parte quello finale per la conclusione del procedimento, non sono perentori ma ordinatori, atteso che non è prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza e,m altresì, non è stabilita l’inefficacia per gli atti compiuti dopo la loro scadenza.

(Cons. Stato, VI, 17.1.2008, n. 809)

TAR Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 17.3.2006, n. 183

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di aeromobile cui è stato revocato il brevetto di pilota di aereo – Contestazione immediata dei fatti – Esercizio del potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza – Esercizio intervenuto dopo circa tre anni dai fatti – Violazione del principio della immediatezza della contestazione degli addebiti – Illegittimità del provvedimento adottato – Sussiste – Annullamento del provvedimento del Capo della Polizia di revoca del brevetto

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Procedimento sanzionatorio – Procedimento disciplinare – Applicabilità dei relativi principi alla fattispecie che prevede la misura sanzionatoria sulla base della disciplina interna – Sussiste.

La giurisprudenza amministrativa fa obbligo alla Pubblica Amministrazione di contestare subito al dipendente i fatti a lui addebitati, vietando di procrastinare ulteriormente la contestazione medesima una volta soddisfatta l’esigenza di conoscere il fatto storico che integra la violazione a cui si perviene con gli accertamenti, e ciò al fine di esercitare  il previsto potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza 

I principi propri del procedimento disciplinare sono applicabili  alla fattispecie che comporta l’applicazione di una misura anche solo sanzionatoria nei confronti del dipendente

(TAR Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 17.3.2006, n. 183)

T.A.R. Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 28.11.2005, n. 691

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di elicotteri addetto al Reparto volo – Procedimento disciplinare – Allontanamento dall’aeromobile senza il permesso dei superiori – Provvedimento sanzionatorio che ripete pedissequamente il contenuto della nota di contestazione di addebiti – Eccesso di potere – Assenza di motivazione circa le giustificazioni fornite e la loro eventuale infondatezza – Illegittimità dell’atto – Fattispecie di situazione meno grave di quella contestata – Ammissibilità – Conseguente possibilità di sanzione meno grave tra quelle applicabili – Sussiste

E’ viziato da eccesso di potere ed è illegittimo – e come tale deve essere annullato – il provvedimento nella cui formazione è intervenuta la violazione delle norme del procedimento, nel valutare implicitamente come identici i fatti in un primo momento contestati, senza stabilire poi se le giustificazioni dell’interessato potessero configurare se non l’assenza dell’infrazione, quanto meno una infrazione molto meno grave di quella contestata, con diversa conseguenza sul piano della sanzione.

(T.A.R. Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 28.11.2005, n. 691.  Il testo integrale della sentenza può essere rilevato anche dal sito internet “http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/discipli

TAR Lazio, Ia ter, 19.5.2005, A.M. c° Min. Interno

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Valutazione di fatti rilevanti ai fini penali – Sussiste – Sentenza di condanna – Sentenza di assoluzione – Effetti conseguenti nelle due fattispecie.

Personale della polizia di Stato – Procedimento penale per truffa semplice – Sentenza di non luogo a procedere – Procedimento disciplinare successivo conclusosi con la destituzione dal servizio – Accertamento puntuale dei fatti – Necessità – Revoca del provvedimento di destituzione – Sussiste

Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Attività istruttoria – Condotta disciplinarmente rilevante –  Particolare e maggiore diligenza in assenza di accertamento del fatto in sede penale –  Sussistono

Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Contestazione di fatti diversi da quelli per i quali vi è stato rinvio a giudizio –   Violazione di legge –  Sussiste

Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Termine di 90 giorni di inerzia procedurale – Estinzione del procedimento

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito penale, ovvero l’imputato non lo ha commesso.  Quella irrevocabile di condanna ha efficacia opposta quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

L’accertamento del fatto penalmente rilevante deve avvenire con maggiore attenzione in sede disciplinare allorquando vi sia stata sentenza di non luogo a procedere nella fattispecie penalmente rilevante della truffa semplice e il dipendente sia stato per ciò  ingiustamente destituito.

L’amministrazione ha l’obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di  acquisire i mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza o meno della condotta disciplinarmente rilevante, tanto più in assenza dell’accertamento del fatto in sede pemale

L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale sussiste solo nell’ipotesi in cui a base dei due provvedimenti vengono dedotti gli stessi fatti.

Premesso il principio generale di estinzione del procedimento disciplinare quando siano decorsi 90 giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ex art. 120, T.U. n. 3/ 1957, tale termine di interrompe tutte le volte in cui, prima della sua scadenza, sia adottato un atto, anche interno, proprio del procedimento disciplinare. (cfr., in senso conf., Cons. Stato, IVa, 22.6.2004, n. 4464)

(TAR Lazio, Ia ter, 19.5.2005, A.M. c° Min. Interno)

Tar Lazio, Sez. IIIa ter, 7.2.2005, n. 1037

Azione amministrativa – Procedimento ad iniziativa di un privato – Istanza – Obbligo per l’Amministrazione di rispondere – Inerzia – Illegittimità – Violazione di interessi legittimi –  Indennizzabilità della pretesa del privato ad ottenere una sollecita risposta – Risarcimento – Sussiste

E’ indennizzabile per violazione di interessi legittimi la pretesa del privato ad ottenere una sollecita risposta, da parte dell’amministrazione inerte, ad una propria istanza, tanto più se, prevedibilmente, l’istanza è accoglibile. Il diritto al risarcimento riguarda la lesione all’interesse legittimo consistente nell’ottenere la risposta, in quanto ciò che è risarcibile non è la lesione del bene sostanziale che si sarebbe acquisito nel caso di accoglimento dell’istanza, ma è lo stesso interesse ad ottenere il provvedimento finale dell’amministrazione, qualsiasi esso sia.