Cass. civ. Sez. I, 31/8/2015, n. 17338

Fallimento – Effetti per i creditori – Debiti pecuniari – Compensazione – Revocatoria fallimentare – Debito di restituzione conseguente a pagamento inefficace – Credito verso il fallito – Compensabilità – Esclusione – Fondamento

Il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma ricevuta in pagamento dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, sicché non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, mancando il requisito della reciprocità delle obbligazioni. (Rig. App. Bologna, 26/1/2009)

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