Cass. civ. Sez. I, 31/8/2015, n. 17346

Procedimento civile – Giudizio ordinario e giudizio del lavoro – Questione di competenza – Esclusione – Questione attinente la diversità del rito – Ammissibilità – Eventuale eccezione in sede di giudizio di primo grado – Necessità

La distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità del rito, risolvibile ex artt. 426 e 427 c.p.c.. L’omesso mutamento del rito, in ogni caso, non determina ipso iure la inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante solo se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi lo specifico pregiudizio processuale ad essa concretamente derivato dalla mancata adozione del rito diverso (Conf. Cass., sez. III, n. 1448/2015). Di talché, qualora nel giudizio di impugnazione la parte non prospetti alcuna questione di validità della pronuncia di primo grado con riferimento alla mancata applicazione del rito diverso, il Giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito della domanda (nella fattispecie, non avendo la Corte di Appello fatto corretta applicazione dei principi innanzi esposti, la sentenza gravata va sul punto cassata con rinvio).

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