Cass. civ. Sez. lavoro, 30/9/2015, n. 19469

Previdenza sociale – Assicurazioni sociali  – Contributi assicurativi – In genere – Lavoratori extracomunitari – Cessazione dell’attività lavorativa in Italia e abbandono del territorio nazionale – Facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati – Limiti – Fondamento

La facoltà riconosciuta dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998 (vigente “ratione temporis”), ai lavoratori extracomunitari, che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale, di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5 per cento annuo, compete solo per i contributi versati presso la gestione IVS, poiché la norma ha ad oggetto il rimborso di somme destinate alla copertura di eventi futuri, che permettano l’erogazione di prestazioni pensionistiche al momento della maturazione dei relativi requisiti. Ne consegue l’esclusione dei contributi versati presso gestioni diverse, a titolo di maternità, malattia, disoccupazione, CUAF e servizio sanitario nazionale, che hanno causa nella copertura del rischio assicurativo per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha già avuto esecuzione. (Rig.  App. Roma, 22/10/2009)

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