Cass. civ. Sez. lavoro, 21/9/2015, n. 18540

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – In genere – Prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno – Obbligazione retributiva e contributiva del datore di lavoro – Sussistenza – Fondamento

Lavoro – Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto – Assunzione – Collocamento al lavoro – In genere 

In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del T.U. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 c.c.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione. (Rig.  App. Milano, 12/1/2009)

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