Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 13/10/2015, n. 20585

Previdenza sociale – Contributi – Omesso versamento – Sanzioni civili – Credito dell’ente – Medesima natura dell’obbligazione principale

In tema di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi – cosiddette sanzioni civili – costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del ritardo ed assolve ad una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale.

I commenti sono chiusi