Cass. civ. Sez. lavoro, 3/9/2015, n. 17516

Previdenza sociale – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – In genere – Interposizione nelle prestazioni di lavoro – Obbligazione contributiva del datore di lavoro apparente – Esclusione- Pregresso versamento dei contributi da parte di questi – Efficacia satisfattiva – Configurabilità – Fondamento

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, comma 1, c.c., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell’obbligazione in presenza delle condizioni di cui all’art. 2036, comma 3, c.c. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 5/2/2009)

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