T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 14/1/2016, n. 190

Atti amministrativi – Silenzio rigetto – Azioni relative – Tutela di interessi legittimi – Sussiste – Diritti soggettivi – Accertamento innanzi al Giudice ordinario – Fattispecie

L’azione avverso il silenzio è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo. Se dedotta in giudizio è una posizione di diritto soggettivo, infatti, il rimedio si rivela inutile, mentre l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al Giudice competente, vale a dire al G.O., se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva, ovvero al Giudice Amministrativo, ove sussista la giurisdizione amministrativa esclusiva.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14/12/2015, n. 5727

Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Revisione prezzi dei contratti pubblici – Titolarità di interesse legittimo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste

La posizione del privato contraente rispetto alla pretesa della revisione prezzi per i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa si articola nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all’an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale. Tale costruzione è, tuttavia, ormai del tutto ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione, mantiene inalterata la sua rilevanza con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive del contraente dell’amministrazione proprio per effetto dell’art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a., che assoggetta l’intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Cons. Stato Sez. V, 27/11/2015, n. 5375

Contratti della P.A. – Contratto di appalto – Prezzo – Revisione dei prezzi – Interesse legittimo dell’appaltatore – Facoltà discrezionale della stazione appaltante – Presupposti

An debeatur – Diritto soggettivo della stazione appaltante – Quantum debeatur – Posizione di diritto soggettivo – Fattispecie

La posizione dell’appaltatore, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, è di interesse legittimo, poiché è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa da un lato, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato. La posizione dell’appaltatore assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l’Amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto la sua pretesa, vertendosi solo allora in tema di “quantum” del compenso revisionale. (Conf. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, n. 12432/2005)

Cons. Stato Sez. III, 18/11/2015, n. 5276

Competenza e giurisdizione – Giudizi risarcitori a causa di patologie procurate – Giudice competente – Giudice ordinario – Fattispecie – Sussiste

Riguardo alle procedure di transazioni relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori, le relative questioni sono strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e sono immanenti, nelle relative pretese di fronte alla Pubblica Amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di risarcimento, l’eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte ed in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell’Amministrazione. Tali questioni rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Conf. T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 132/2015).

Cons. Stato Sez. IV, 9/11/2015, n. 5087

Edilizia e urbanistica – Costruzione abusiva – Repressione – Segnalazione al Comune da parte di proprietario confinante – Obbligo del Comune di provvedere – Legittimazione attiva differenziata del vicino – Interesse legittimo – Sussiste

Sussiste l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, proprio per tal aspetto che s’invera nel concetto di vicinitas, gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare d’un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 104/2010, che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss. CPA (Conf. T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 2237/2014).

Cons. Stato Sez. III, 30/10/2015, n. 4987

Università – Professore universitario – Svolgimento di attività assistenziale – Posizione di interesse legittimo – Fattispecie – Sussiste

La posizione giuridica soggettiva del docente universitario che in forza di un rapporto di convenzionamento instaurato con Organismi Ospedalieri del Servizio Sanitario pretenda di svolgere (nell’ambito dei Reparti o delle Strutture dell’Azienda Ospedaliera collegata all’Università) la c.d. attività assistenziale (costituente il necessario complemento di quella prettamente didattica) si connota come posizione di interesse legittimo (Conf. T.a.r. Umbria, sez. I, 14 luglio 2011, n. 220).

Cons. Stato Sez. IV, 22/10/2015, n. 4823

Responsabilità civile – Responsabilità della Pubblica Amministrazione – Illecito provvedi mentale – Interesse legittimo – Lesione – Lesione del bene della vita – Sussiste

La qualificazione del danno da illecito provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extra contrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c.; conseguentemente, per accedere alla tutela è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l’interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo dell’amministrazione reso nell’esplicazione (o nell’inerzia) di una funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell’interesse legittimo e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative o dei ritardi procedimentali (salvo la norma sancita dall’art. 2 bis L. n. 241 del 1990 secondo cui le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento) (Conf. T.a.r. Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 61/2013).

Cass. civ. Sez. lavoro, 25/9/2015, n. 19027

Impiego pubblico – Concorsi in genere – In genere – Reclutamento mediante concorso pubblico e non mobilità – Pretesa del pretermesso – Interesse legittimo – Fondamento – Fattispecie

In materia di pubblico impiego privatizzato, la contestazione dell’esercizio del potere discrezionale della P.A. di reclutare il personale, in base all’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, “ratione temporis” vigente, mediante l’espletamento di pubblico concorso anziché attivando le procedure di mobilità, investe posizioni di interesse legittimo non sindacabili dal giudice ordinario, poiché l’ampiezza del principio organizzativo di cui all’art. 97 Cost. non permette di vedere in esso, né nel richiamo all’ottimale distribuzione delle risorse mediante il concorso di mobilità indicato dall’art. 6 del d.lgs. n. 165 cit., la fonte di uno specifico diritto al trasferimento del dipendente. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale di rigetto della domanda del dipendente, che aveva contestato all’ASL di non aver dato seguito alla propria domanda di mobilità per motivi familiari prima di indire concorso per la selezione di tre assistenti sociali, attesa l’inesistenza di alcun obbligo, anche di fonte contrattuale collettiva). (Rig. App. Catanzaro, 28/03/2008)

Cons. Stato Sez. IV, 21/9/2015, n. 4375

Atti amministrativi – Alta amministrazione – Natura dei poteri esercitati – Interesse legittimo del soggetto cui sono diretti – Sussiste

Pur quando un atto di alta amministrazione si inserisca nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego, ovvero di un rapporto di lavoro di altro genere, la natura e la peculiarità del potere esercitato connotano indiscutibilmente, di fronte all’esercizio del medesimo, la posizione dell’interessato in termini di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo (Parziale rif. T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 5415/2008).

Cons. Stato Sez. V, 31/8/2015, n. 4036

Amministrazione pubblica – Contratti della Pubblica Amministrazione – Annullamento in autotutela – Interesse legittimo – Interesse all’annullamento del procedimento emesso in autotutela – Giurisdizione del giudice amministrativo

Ove la Pubblica Amministrazione, ravvisando profili di illegittimità nel procedimento amministrativo di scelta del contraente privato, incidenti direttamente sulla delibera di autorizzazione alla stipula del contratto con il soggetto in tal guisa selezionato, annulli in via di autotutela la delibera di autorizzazione alla stipula del contratto, la posizione soggettiva del privato, a fronte del relativo atto autoritativo, si connota in termini di interesse legittimo, di tal che la controversia promossa per ottenere l’annullamento del suddetto atto di autotutela rientra nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (Rif. T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 1446/2015).

TAR Puglia, III, 10.4.2008, n. 888

Danno da lesione di – Principio dispositivo come regola generale – Metodo acquisitivo come eccezione – Ammissibilità – Principio di prova minima – Sussistenza – Ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio – Ammissibilità

Ai fini della prova del danno da lesione di interesse legittimo il principio dispositivo, che costituisce regola generale, ammette un temperamento, con conseguente applicazione del metodo acquisitivo e ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, solo nella ipotesi in cui parte ricorrente fornisca almeno un principio di prova e gli ulteriori elementi di riscontro siano nella esclusiva disponibilità della P.A. 

(TAR Puglia, III, 10.4.2008, n. 888)

T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. IIIa, 5.5.2005

Assicurazioni sociali – Tutela del lavoratore in genere – Malattie professionali – Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro (c.d. mobbing) – Risarcibilità – Condizione – Accertamento rigoroso della causa di lavoro – Sussiste

Assicurazioni sociali – Malattia professionale – Mobbing – Malattia non tabellata – Rischio e diagnosi come malattia tutelata – Onere della prova della patologia a carico del solo lavoratore – Esclusione

Assicurazioni sociali – Malattia professionale – Mobbing – Malattia non tabellata – Caratteri e condizioni generali perché sia considerata malattia tabellata – Analisi approfondita delle patologie specifiche ad opera di organismi a ciò destinati – Sussiste – Integrazione non prevista della disciplina generale disposta con circolari interne dell’ente assicuratore – Esclusione

Oltre alle malattie c.d. “tabellate”  ai sensi degli articoli 3 e 211 del DPR n. 1124/ 1965 – per le quali vige la presunzione relativa di derivazione eziologia della patologia dall’attività lavorativa – sono indennizzabili pure le malattie professionali diverse da queste, ove sia accertata con rigore la provenienza dalla prestazione di lavoro 

L’accertamento delle condizioni di sussistenza del “mobbing” non può seguire la struttura logica dell’accertamento delle malattie c.d. “tabellate” . Sotto questo profilo deve essere annullata la circolare INAIL n. 71 del 17.12.2003 secondo cui l’accertamento della sussistenza dei fattori di nocività e la diagnostica delle patologie che ne derivano è posto a carico del solo lavoratore.

La circolare n. 71 del 17.12.2003 mira ad integrare surrettiziamente il complesso delle malattie “tabellate” con violazione dell’art. 10, co. 1, del D. Lgs. n. 38/ 2000 giacché tale integrazione – disposta con norma interna:  A)=  non deriva dal rigoroso accertamento condotto dalla apposita “Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica delle tabelle”; B)=  non deriva da espressa volizione dei Ministeri a ciò competenti, bensì da un semplice  comitato interno all’ente e senza le garanzie partecipative recate dal citato D. L.gs. n. 38/ 2000;  C)= non deriva, infine, dalle direttive emanate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza – C.I.V. dell’Inail in data 20/ 26.11.2001 che aveva incaricato gli organi di gestione di integrare il predetto comitato con medici di fiducia delle parti sociali e di svolgere uno studio e un esame  degli orientamenti della giurisprudenza  sul mobbing, direttive che invece sono state disattese nella procedura di formazione nel contenuto della circolare n. 71 citata.