T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 14/1/2016, n. 190

Atti amministrativi – Silenzio rigetto – Azioni relative – Tutela di interessi legittimi – Sussiste – Diritti soggettivi – Accertamento innanzi al Giudice ordinario – Fattispecie

L’azione avverso il silenzio è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo. Se dedotta in giudizio è una posizione di diritto soggettivo, infatti, il rimedio si rivela inutile, mentre l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al Giudice competente, vale a dire al G.O., se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva, ovvero al Giudice Amministrativo, ove sussista la giurisdizione amministrativa esclusiva.

I commenti sono chiusi