Cass. civ. Sez. lavoro, 19/1/2016, n. 836

Lavoro – Lavoro subordinato (in genere) – Condizioni di lavoro – Tutela – Obbligo di sicurezza del datore – Prestazione di lavoro – Astensione – Legittimità del comportamento del lavoratore

Il datore di lavoro è obbligato a garantire ai lavoratori la sicurezza e la tutela della condizioni di lavoro, adottando, nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La violazione di tale obbligo legittima questi ultimi ad astenersi dall’eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui. I prestatori di lavoro conservano, tuttavia, il diritto alla retribuzione, non potendo subire le conseguenze sfavorevoli dovute all’inadempimento del datore di lavoro.

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