Cass. civ. Sez. lavoro, 14/1/2016, n. 496

Lavoro – Lavoro subordinato – Categoria, qualifica, mansioni  (mutamento di mansioni)  – Onere della prova

Il datore di lavoro è tenuto a provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili. Siffatta prova non deve, tuttavia, essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro in cui il medesimo poteva essere utilmente ricollocato. A fronte di tale allegazione, il datore di lavoro ha l’onere di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

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