Cons. Stato Sez. IV, 12/1/2016, n. 68

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Istanza generalizzata – Informazioni ignote all’istante – Indicazioni sufficientemente precise – Fattispecie

Se non può, in linea di principio, pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti della P.A. indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve, in ogni caso rilevarsi come l’Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi (Legge n. 241/1990) (Conf.  T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, n. 973/2015).

Cons. Stato Sez. IV, 12/1/2016, n. 68

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Bilanciamento interessi pubblici e privati – Tutela buon andamento P.A. –  Sussiste

Il diritto all’accesso agli atti della P.A. deve essere coniugato con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività (Legge n. 241/1990) (Conf.  T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, n. 973/2015).

Cons. Stato Sez. III, 9/12/2015, n. 5602

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Istanza generalizzata –  Rigetto – Doveri della P.A. – Atti comunque individuabili

Non sono ammissibili istanze di accesso agli atti della P.A. caratterizzate da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardanti non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di una attività attraverso un imprecisato numero di atti, in un arco di tempo abbastanza lungo, atteso che l’eventuale soddisfazione di simili richieste imporrebbe un’opera di ricerca, catalogazione e sistemazione che non rientra nei doveri posti all’Amministrazione dalla normativa di cui al capo VI della L. n. 241 del 1990 (Conf. T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 7685/2015).

Cons. Stato Sez. V, 27/11/2015, n. 5378

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Dati supersensibili – Tutela privacy –  Documenti sottratti ab origine – Accesso negato – Sussiste

In base al combinato disposto degli artt. 24 della L. n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy), quando l’accesso agli atti della P.A. sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso stesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale) e, in tutti gli altri casi, a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito (Rif. T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 421/2015).

Cons. Stato Sez. IV, 12/11/2015, n. 5155

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Rapporto con il processo principale – Autonomia – Coordinamento – Libertà di apprezzamento e di scelta

Il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale o di una potenziale controversia tra i privati e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie, tanto che è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 25 della Legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la  conoscenza dell’atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 24/11/2015, n. 2485

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Rapporto con il processo principale – Autonomia

Il diritto di accesso agli atti della P.A. non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (L. n. 241/1990).

Cons. Stato Sez. IV, 12/11/2015, n. 5155

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Titolarità del diritto di accesso – Interesse diretto, concreto e attuale – Fattispecie non derogabile

In materia di accesso agli atti della P.A. l’art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 241/1990 qualifica come interessati, e dunque come soggetti titolari del diritto di accesso, “tutti i soggetti privati (…) che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. La norma, dunque, richiede la necessità del collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata, di cui il privato è titolare, ed il documento del quale è richiesto l’accesso (Conf. T.a.r. Toscana, Firenze, sez. II, n. 268/2015).

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 11/11/2015, n. 1108

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Titolarità del diritto di accesso – Requisiti – Onere probatorio – Destinatario degli effetti degli atti amministrativi

L’interesse per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso agli atti della P.A. è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa o alla difesa in sede giurisdizionale, così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti amministrativi richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso (inteso come interesse ad un bene della vita) rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (artt. 22 e seguenti L. n. 241 del 1990).

Cons. Stato Sez. VI, 10/11/2015, n. 5111

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Finalità – Tutela situazioni giuridicamente rilevanti

La disposizione di cui all’art. 22, comma 1, L. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant’è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (Conf.  T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 9458/2015).

Cons. Stato Sez. IV, 9/11/2015, n. 5092

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Finalità – Tutela del privato – Garanzia trasparenza e imparzialità

L’accesso agli atti della P.A. assicura la trasparenza dell’attività amministrativa e tende a favorirne lo svolgimento imparziale (L. n. 241/1990) (Conf. Ta.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 466/2015).

TAR Lazio, I, 8.10.2008, n. 9637 – F.B. c° Presid. Consiglio dei Ministri e Min. Interno

Atti per i quali è previsto il diritto di accesso – Richiesta di acquisizione di atti presupposti – Rigetto – Testo di risposta scritta ad interrogazione parlamentare – Atto di natura politica – Irrilevanza – Pubblicità di atto di sindacato politico – Rilevanza – Assimilazione agli atti e documenti amministrativi – Sussistenza.

Nozione di documento amministrativo – Atto anche interno concernente attività di pubblico interesse – “Natura” dei documenti richiesti – Irrilevanza – “Pertinenza ad un determinato procedimento – Ulteriore irrilevanza – Attività amministrativa nella più ampia accezione di attività di pubblico interesse – Sussistenza.

La speciale Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi non può inibire l’accesso, l’esame e l’estrazione di copia di atti anche interni sul presupposto che tra essi vi sarebbero  atti di natura politica, peraltro assimilati a quelli amministrativi.

L’art. 22, lett. d), della legge n. 241 del 1990 definisce “documento amministrativo” ogni atto “ anche interno o non relativo ad uno specifico procedimento detenuto dalla pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Tanto più allorquando si tratta di atti presupposti la cui conoscenza appare necessaria per avere piena contezza dell’azione svolta dall’Am,ministrazione.

(TAR Lazio, I, 8.10.2008, n. 9637 – F.B. c° Presid. Consiglio dei Ministrio e Min. Interno)

Considerata l’importanza del provvedimento, se ne riporta il testo .

Omissis

F A T T O

Il dott. B, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, espone di avere avuto accesso, in data 4 marzo 2008, al proprio fascicolo personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e di avere rinvenuto al suo interno una nota dell’Ufficio legislazione e affari parlamentari presso la Segreteria del medesimo Dipartimento, con la quale si chiedeva alla Questura di Roma e alle Direzioni centrali per le risorse umane e di sanità di ottenere elementi di risposta ad un atto di sindacato ispettivo, consistente in un’interrogazione a risposta scritta formulata da un componente del Senato della Repubblica.

Il 28 marzo 2008 il dott. B formulava istanza di accesso alla “risposta esauriente all’atto di sindacato ispettivo” e agli atti ad essa presupposti, motivandola con la necessità di tutelare la propria immagine e la sua sfera professionale.

Il 7 maggio successivo giungeva il diniego, nel quale si evidenziava che il suddetto sindacato riguardava l’attività di controllo politico-istituzionale posta in essere dal Parlamento sull’operato del Governo, sicché esso fuoriusciva dalla sfera della funzione amministrativa.

L’istante si vedeva costretto a replicare, osservando che egli richiedeva esclusivamente di visionare gli atti presupposti alla risposta resa al Parlamento, essendo quest’ultima già pubblica, affermando che si trattava di provvedimenti formati e detenuti dalla pubblica amministrazione.

Il 19 maggio interveniva la conferma del diniego di accesso, che veniva impugnata dinanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Avverso la decisione di rigetto di quest’ultima, l’interessato ha proposto ricorso, deducendo:

Violazione dei principi in materia di accesso recati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto gli atti di cui si è chiesta la visione costituirebbero a tutti gli effetti “documenti amministrativi”, soprattutto dopo la modifica apportata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 115 all’art. 22 della legge epigrafata.

Inconferente nella specie sarebbe, poi, la decisione giurisdizionale citata dalla Commissione, in quanto essa riguarda un parere dell’Avvocatura dello Stato ed attiene ad un’interpellanza parlamentare e non, come nel caso in esame, ad un’interrogazione, essendo quest’ultima priva del diretto riferimento all’attività di indirizzo politico.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate.

D I R I T T O

Per verificare la fondatezza della pretesa attorea occorre partire dalla decisione assunta dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Essa ha affermato che la risposta scritta ad un’interrogazione parlamentare costituisce un atto non di natura amministrativa ma politica, sicché ad essa sarebbe inibito l’accesso, atteso che la legge n. 241 cit. si applicherebbe solo ai “documenti amministrativi formatisi nel corso di procedimenti amministrativi”.

La Commissione cita a sostegno la sentenza n. 9344 del 2005 del T.A.R. Lazio, sezione III ter, riferita specificamente agli atti presupposti alla risposta ad un’interpellanza parlamentare.

Deve osservarsi, in primo luogo, che la Commissione, nel suo provvedimento, ha effettuato una totale assimilazione, quanto alla natura, della “risposta” – in senso tecnico – agli “atti e/o documenti utilizzati per la redazione della stessa, compresa la corrispondenza con altri Uffici”.

Va aggiunto che la “risposta”, riferita all’atto di sindacato politico, è stata resa pubblica sulla pagina web della Camera dei deputati, , tant’è che essa è stata allegata al ricorso (doc. n. 6).

Conseguentemente, la richiesta di accesso formulata nella specie è riferita ai soli atti interni, formati dai competenti uffici del Ministero dell’interno, ed utilizzati per fornire gli elementi di risposta all’interrogazione parlamentare.

Allo stato, quindi, al dott. B., che pure aveva acquisito piena contezza del provvedimento, per così dire, “finale”, è stata inibita la conoscenza degli atti presupposti.

Deve osservarsi, inoltre, che quello azionato costituisce l’unico strumento giuridico a sua disposizione per avere piena contezza di accertamenti effettuati dall’amministrazione, che lo riguardano direttamente.

In diritto, il provvedimento impugnato, così come il diniego che l’ha preceduto, si basa su un’interpretazione dell’art. 22 della legge n. 241 cit., che attribuisce rilievo decisivo alla finalità perseguita dagli atti ai quali si chiede l’accesso, consentendolo solo per quelli formatisi nel corso di procedimenti amministrativi. Rimarrebbero, conseguentemente, esclusi quelli preordinati, come nella specie, ad una determinazione finale di natura politica.

La tesi esposta confligge palesemente con la lettera e la ratio dell’art. 22, lett. d), più volte citato.

La norma definisce “documento amministrativo”, sottoposto all’accesso, ogni atto “anche interno o non relativo ad uno specifico procedimento detenuto dalla pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Il Legislatore ha utilizzato una formula così ampia, evidentemente, per esaltare il principio della massima trasparenza della pubblica amministrazione, a cui tutta la legge n. 241 cit. è informata.

Il diritto di accesso prescinde pertanto sia dalla “natura” dei documenti richiesti, sia, soprattutto, dalla loro pertinenza ad un “determinato” procedimento.

I presupposti legittimanti sono, pertanto, costituiti, da un lato, dalla detenzione di un atto da parte della p.a. e, dall’altro, dalla sussistenza di un interesse qualificato alla visione di esso, in funzione, evidentemente, della tutela (non necessariamente giudiziaria) della posizione soggettiva del richiedente.

Tale conclusione è definitivamente confermata dall’introduzione, ad opera della legge n. 15 cit., di una dicitura ancora più ampia di quella prevista dal testo originario dell’art. 22, il quale recava la seguente definizione di “documento amministrativo”: “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”.

Vi è da dire che, già nel vecchio testo, l’avverbio “comunque” dava contezza del non necessario collegamento tra atto e procedimento, dovendosi ritenere l’espressione utilizzata come di carattere residuale – e, quindi, di chiusura del sistema – rispetto a quella principale, riferita agli atti (evidentemente, di qualsiasi natura e per qualsivoglia finalità) “formati dalle pubbliche amministrazioni”.

In ogni caso, l’aver sostituito l’espressione “attività amministrativa” con “attività di pubblico interesse” conferma quanto detto in precedenza circa l’assoluta irrilevanza della connessione fra atto detenuto e procedimento amministrativo, posta a base del diniego serbato.

Le considerazioni effettuate consentono di prendere meditatamente le distanze dal precedente giurisprudenziale citato a sostegno dalla Commissione di accesso, così come di sganciare la sorte degli atti, oggetto della richiesta di accesso, da quello finale, la cui effettiva natura, per quanto testé detto, non assume alcun rilievo sulla pretesa attorea.

Il ricorso va, pertanto, accolto, dovendosi affermare l’obbligo del Ministero dell’interno di consentire l’accesso dell’interessato a tutti gli atti, formati e detenuti, in forza dei quali è stata formulata la risposta scritta all’interrogazione parlamentare, risposta della quale, come si è detto, il dott. B. ha già autonomamente preso visione.

Le spese di giudizio vanno poste a carico delle amministrazioni soccombenti, da suddividersi fra loro in parti uguali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’interno, in persona del rappresentante legale p.t., di consentire l’accesso del dott. B. agli atti indicati in parte motiva, nel termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.   Condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’interno… ecc.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cons. Stato, VI, 17/1/2008, n. 809

Pubblico impiego – Personale della Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Termini endoprocedimentali – Natura ordinatoria – Termine finale di conclusione del procedimento – Natura perentoria

In materia disciplinare i termini endoprocedimentali (come quello della convocazione del Consiglio di disciplina), a parte quello finale per la conclusione del procedimento, non sono perentori ma ordinatori, atteso che non è prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza e,m altresì, non è stabilita l’inefficacia per gli atti compiuti dopo la loro scadenza.

TAR Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 17/3/2006, n. 183

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di aeromobile cui è stato revocato il brevetto di pilota di aereo – Contestazione immediata dei fatti – Esercizio del potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza – Esercizio intervenuto dopo circa tre anni dai fatti – Violazione del principio della immediatezza della contestazione degli addebiti – Illegittimità del provvedimento adottato – Sussiste – Annullamento del provvedimento del Capo della Polizia di revoca del brevetto

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Procedimento sanzionatorio – Procedimento disciplinare – Applicabilità dei relativi principi alla fattispecie che prevede la misura sanzionatoria sulla base della disciplina interna – Sussiste.

La giurisprudenza amministrativa fa obbligo alla Pubblica Amministrazione di contestare subito al dipendente i fatti a lui addebitati, vietando di procrastinare ulteriormente la contestazione medesima una volta soddisfatta l’esigenza di conoscere il fatto storico che integra la violazione a cui si perviene con gli accertamenti, e ciò al fine di esercitare  il previsto potere disciplinare in termini di ragionevolezza e di speditezza 

I principi propri del procedimento disciplinare sono applicabili  alla fattispecie che comporta l’applicazione di una misura anche solo sanzionatoria nei confronti del dipendente

T.A.R. Abruzzi, sez. staccata di Pescara, 28/11/2005, n. 691

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Pilota di elicotteri addetto al Reparto volo – Procedimento disciplinare – Allontanamento dall’aeromobile senza il permesso dei superiori – Provvedimento sanzionatorio che ripete pedissequamente il contenuto della nota di contestazione di addebiti – Eccesso di potere – Assenza di motivazione circa le giustificazioni fornite e la loro eventuale infondatezza – Illegittimità dell’atto – Fattispecie di situazione meno grave di quella contestata – Ammissibilità – Conseguente possibilità di sanzione meno grave tra quelle applicabili – Sussiste

E’ viziato da eccesso di potere ed è illegittimo – e come tale deve essere annullato – il provvedimento nella cui formazione è intervenuta la violazione delle norme del procedimento, nel valutare implicitamente come identici i fatti in un primo momento contestati, senza stabilire poi se le giustificazioni dell’interessato potessero configurare se non l’assenza dell’infrazione, quanto meno una infrazione molto meno grave di quella contestata, con diversa conseguenza sul piano della sanzione.

TAR Toscana, II, 14.10.2005, n. 4679

Soggetto esercitante – Interesse personale, diretto e concreto – Tutela di situazioni giuridicamente rilevanti – Fattispecie – Cura e difesa di interessi propri del soggetto – Ammissibilità – Cura e difesa di interessi  non coincidenti con quelli dell’impugnazione di atti amministrativi – Ammissibilità

 

Atti per i quali è previsto il diritto di accesso – Atti  esclusi – Atti a ostensione differita – Atti a ostensione limitata – Accesso a atti del procedimento principale – Ammissibilità – Verifica della documentazione utilizzata per la formazione del provvedimento – Sussiste – Accesso ad atti secondari – Ammissibilità

Il diritto di accesso spetta a chiunque abbia un interesse personale, diretto e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per la cui difesa sia necessario l’esame dei documenti e senza che tale interesse possa restrittivamente farsi coincidere con quello dell’impugnazione (Cons. Stato, VI, 3.2.1995, n. 158;  id., 14.1.1999, n. 32).

L’accesso ai documenti amministrativi – eccettuati quelli esclusi tassativamente, quelli a ostensione differita e quelli ad ostensione limitata – estende l’ampiezza del suo riscontro della relativa veridicità anche a quelli secondari,  richiamati  per la formazione dell’atto finale del procedimento (Cons. Stato, V, 16.11.1998, n. 16020;  id., 9.12.1997, n. 1489)

TAR Lazio, Ia ter, 19/5/2005, A.M. c° Min. Interno

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Valutazione di fatti rilevanti ai fini penali – Sussiste – Sentenza di condanna – Sentenza di assoluzione – Effetti conseguenti nelle due fattispecie.

Personale della polizia di Stato – Procedimento penale per truffa semplice – Sentenza di non luogo a procedere – Procedimento disciplinare successivo conclusosi con la destituzione dal servizio – Accertamento puntuale dei fatti – Necessità – Revoca del provvedimento di destituzione – Sussiste

Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Attività istruttoria – Condotta disciplinarmente rilevante –  Particolare e maggiore diligenza in assenza di accertamento del fatto in sede penale –  Sussistono

Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Contestazione di fatti diversi da quelli per i quali vi è stato rinvio a giudizio –   Violazione di legge –  Sussiste

Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Termine di 90 giorni di inerzia procedurale – Estinzione del procedimento

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito penale, ovvero l’imputato non lo ha commesso.  Quella irrevocabile di condanna ha efficacia opposta quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

L’accertamento del fatto penalmente rilevante deve avvenire con maggiore attenzione in sede disciplinare allorquando vi sia stata sentenza di non luogo a procedere nella fattispecie penalmente rilevante della truffa semplice e il dipendente sia stato per ciò  ingiustamente destituito.

L’amministrazione ha l’obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di  acquisire i mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza o meno della condotta disciplinarmente rilevante, tanto più in assenza dell’accertamento del fatto in sede penale

L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale sussiste solo nell’ipotesi in cui a base dei due provvedimenti vengono dedotti gli stessi fatti.

Premesso il principio generale di estinzione del procedimento disciplinare quando siano decorsi 90 giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ex art. 120, T.U. n. 3/ 1957, tale termine di interrompe tutte le volte in cui, prima della sua scadenza, sia adottato un atto, anche interno, proprio del procedimento disciplinare. (cfr., in senso conf., Cons. Stato, IVa, 22.6.2004, n. 4464)

Cons. Stato, sez. VI, Ord. 29.4 – 7.6.2005, n. 2954

Soggetto esercitante – Posizione di interesse legittimo – Posizione di diritto soggettivo – Impugnabilità di provvedimenti successivi nell’arco temporale della prescrizione – Incompatibilità con la ratio legislativa – Decadenza per l’esercizio dell’azione – Compatibilità con la tutela di diritti soggettivi – Sussiste

Non univocità degli indirizzi assunti dalle Sezioni – Rimessione all’Adunanza plenaria

(Cons. Stato, sez. VI, Ord.  29.4 – 7.6.2005, n. 2954)

Precedenti: Cons. Stato, Adunanza plenaria, 24.6.1999, n. 16 (ravvisa la posizione di interesse legittimo)

Dottrina : Cirillo, G. Paolo, “Diritto all’accesso e diritto alla riservatezza: un difficile equilibrio mobile” – Intervento svolto al Forum della P.A. l’11.5.2004 sul tema “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi tra presente e futuro”.

Abstract – Premesso che la riservatezza si fonda sui dati personali, mentre il diritto di accesso si fonda sul documento amministrativo, l’accesso a dati da una parte, e la loro conoscibilità e la loro  divulgabilità, da un’altra, serve a configurare nel nostro ordinamento un diritto all’informazione in capo al cittadino. Di fronte ad una domanda di accesso a documenti contenenti informazioni che riguardano terzi, i destinatari devono valutare la consistenza della situazione giuridica e dell’interesse reale e concreto all’accoglimento della domanda stessa. Su questo aspetto fondamentale si è espressa la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha consigliato alle Amministrazioni di invitare il cittadino ad indicare nella istanza la ragione specifica per la quale si chiede quel documento, e di valutare se sia effettivamente necessario ottenerne copia per realizzare quello che si intende conseguire.

ex art. 3, d. l.vo 30.3.2001, n. 165

Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Fattispecie ex art. 3, d. l.vo 30.3.2001, n. 165 – Rapporti informativi annuali – Controversie – Normativa di riferimento

==  Artt. 62 – 67,  d.p.r. 24.4.1982, n. 335 – Ordinamento del personale di Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

==  D.M. 6.5.1996 – Rapporti informativi per il personale della Polizia di Stato

==  Circolare Ministeriale n. 333 – A/9807.B.B1 del 23.7.1996 – Rapporti informativi e giudizi complessivi  per il personale della Polizia di Stato (con istruzioni allegate)

==  Circolare Ministeriale n. 333 – A/9807.B.B1 del 23.12.1998 – Rapporti informativi per il personale della Polizia di Stato

==  Decreto del Capo della Polizia  18.12.2002 – Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi per il personale degli uffici direttamente dipendenti al dipartimento della P.S.

==  Decreto del Capo della Polizia 28.1 2003 – Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi per i dirigenti della Polizia dello stato degli uffici direttamente dipendenti dal dipartimento della P.S.