Soggetto esercitante – Posizione di interesse legittimo – Posizione di diritto soggettivo – Impugnabilità di provvedimenti successivi nell’arco temporale della prescrizione – Incompatibilità con la ratio legislativa – Decadenza per l’esercizio dell’azione – Compatibilità con la tutela di diritti soggettivi – Sussiste
Non univocità degli indirizzi assunti dalle Sezioni – Rimessione all’Adunanza plenaria
(Cons. Stato, sez. VI, Ord. 29.4 – 7.6.2005, n. 2954)
Precedenti: Cons. Stato, Adunanza plenaria, 24.6.1999, n. 16 (ravvisa la posizione di interesse legittimo)
Dottrina : Cirillo, G. Paolo, “Diritto all’accesso e diritto alla riservatezza: un difficile equilibrio mobile” – Intervento svolto al Forum della P.A. l’11.5.2004 sul tema “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi tra presente e futuro”.
Abstract – Premesso che la riservatezza si fonda sui dati personali, mentre il diritto di accesso si fonda sul documento amministrativo, l’accesso a dati da una parte, e la loro conoscibilità e la loro divulgabilità, da un’altra, serve a configurare nel nostro ordinamento un diritto all’informazione in capo al cittadino. Di fronte ad una domanda di accesso a documenti contenenti informazioni che riguardano terzi, i destinatari devono valutare la consistenza della situazione giuridica e dell’interesse reale e concreto all’accoglimento della domanda stessa. Su questo aspetto fondamentale si è espressa la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha consigliato alle Amministrazioni di invitare il cittadino ad indicare nella istanza la ragione specifica per la quale si chiede quel documento, e di valutare se sia effettivamente necessario ottenerne copia per realizzare quello che si intende conseguire.