Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Documenti non prodotti in primo grado – Divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova” – Inderogabilità delle regole processuali – Sussiste
Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Produzione di documenti nuovi – Mancata produzione nel giudizio di primo grado – Fattispecie – Non imputabilità alla parte che intende avvalersene – Ammissibilità – Indispensabilità della produzione secondo il giudizio del giudice – Ammissibilità
Risolvendo il contrasto formatosi all’interno della sezione lavoro e delle altre sezioni della Corte di Cassazione, i documenti, e non solo le prove costituende, sottostanno al divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova”.
La produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile solo se la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che intenda avvalersene, ovvero se il giudice ritiene di dover superare l’intervenuta preclusione perché la produzione di alcuni documenti gli appare “indispensabile” ai fini della decisione (su istanza di parte., nel processo ordinario; anche d’ufficio, nel processo del lavoro).