T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. IIIa, 5.5.2005

Assicurazioni sociali – Tutela del lavoratore in genere – Malattie professionali – Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro (c.d. mobbing) – Risarcibilità – Condizione – Accertamento rigoroso della causa di lavoro – Sussiste

Assicurazioni sociali – Malattia professionale – Mobbing – Malattia non tabellata – Rischio e diagnosi come malattia tutelata – Onere della prova della patologia a carico del solo lavoratore – Esclusione

Assicurazioni sociali – Malattia professionale – Mobbing – Malattia non tabellata – Caratteri e condizioni generali perché sia considerata malattia tabellata – Analisi approfondita delle patologie specifiche ad opera di organismi a ciò destinati – Sussiste – Integrazione non prevista della disciplina generale disposta con circolari interne dell’ente assicuratore – Esclusione

Oltre alle malattie c.d. “tabellate”  ai sensi degli articoli 3 e 211 del DPR n. 1124/ 1965 – per le quali vige la presunzione relativa di derivazione eziologia della patologia dall’attività lavorativa – sono indennizzabili pure le malattie professionali diverse da queste, ove sia accertata con rigore la provenienza dalla prestazione di lavoro 

L’accertamento delle condizioni di sussistenza del “mobbing” non può seguire la struttura logica dell’accertamento delle malattie c.d. “tabellate” . Sotto questo profilo deve essere annullata la circolare INAIL n. 71 del 17.12.2003 secondo cui l’accertamento della sussistenza dei fattori di nocività e la diagnostica delle patologie che ne derivano è posto a carico del solo lavoratore.

La circolare n. 71 del 17.12.2003 mira ad integrare surrettiziamente il complesso delle malattie “tabellate” con violazione dell’art. 10, co. 1, del D. Lgs. n. 38/ 2000 giacchè tale integrazione – disposta con norma interna:  A)=  non deriva dal rigoroso accertamento condotto dalla apposita “Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica delle tabelle”; B)=  non deriva da espressa volizione dei Ministeri a ciò competenti, bensì da un semplice  comitato interno all’ente e senza le garanzie partecipative recate dal citato D. L.gs. n. 38/ 2000;  C)= non deriva, infine, dalle direttive emanate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza – C.I.V. dell’Inail in data 20/ 26.11.2001 che aveva incaricato gli organi di gestione di integrare il predetto comitato con medici di fiducia delle parti sociali e di svolgere uno studio e un esame  degli orientamenti della giurisprudenza  sul mobbing, direttive che invece sono state disattese nella procedura di formazione nel contenuto della circolare n. 71 citata.

(T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. IIIa, 5.5.2005)

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