Cons. Stato Sez. VI, 10/11/2015, n. 5111

Amministrazione pubblica – Accesso ai documenti amministrativi – Finalità – Tutela situazioni giuridicamente rilevanti

La disposizione di cui all’art. 22, comma 1, L. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant’è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (Conf.  T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 9458/2015).

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