Pubblico impiego – Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Valutazione di fatti rilevanti ai fini penali – Sussiste – Sentenza di condanna – Sentenza di assoluzione – Effetti conseguenti nelle due fattispecie.
Personale della polizia di Stato – Procedimento penale per truffa semplice – Sentenza di non luogo a procedere – Procedimento disciplinare successivo conclusosi con la destituzione dal servizio – Accertamento puntuale dei fatti – Necessità – Revoca del provvedimento di destituzione – Sussiste
Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Attività istruttoria – Condotta disciplinarmente rilevante – Particolare e maggiore diligenza in assenza di accertamento del fatto in sede penale – Sussistono
Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Contestazione di fatti diversi da quelli per i quali vi è stato rinvio a giudizio – Violazione di legge – Sussiste
Personale della polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Termine di 90 giorni di inerzia procedurale – Estinzione del procedimento
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito penale, ovvero l’imputato non lo ha commesso. Quella irrevocabile di condanna ha efficacia opposta quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
L’accertamento del fatto penalmente rilevante deve avvenire con maggiore attenzione in sede disciplinare allorquando vi sia stata sentenza di non luogo a procedere nella fattispecie penalmente rilevante della truffa semplice e il dipendente sia stato per ciò ingiustamente destituito.
L’amministrazione ha l’obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di acquisire i mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza o meno della condotta disciplinarmente rilevante, tanto più in assenza dell’accertamento del fatto in sede penale
L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale sussiste solo nell’ipotesi in cui a base dei due provvedimenti vengono dedotti gli stessi fatti.
Premesso il principio generale di estinzione del procedimento disciplinare quando siano decorsi 90 giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ex art. 120, T.U. n. 3/ 1957, tale termine di interrompe tutte le volte in cui, prima della sua scadenza, sia adottato un atto, anche interno, proprio del procedimento disciplinare. (cfr., in senso conf., Cons. Stato, IVa, 22.6.2004, n. 4464)