Cass. civile, sez. lavoro, 9.5.2005, n. 9567

Pubblico impiego – Libertà e attività sindacale dei dipendenti pubblici – Applicabilità ai rappresentanti sindacali, appartenenti a sindacati non rappresentativi, della norma dello Statuto dei lavoratori che prevede il diritto di essere collocati in aspettativa – Ammissibilità

I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti degli enti pubblici non economici sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale godono anche essi dei benefici di cui all’art. 31 della legge n. 300/ 1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego.

( Cass. civile, sez. lavoro, 9.5.2005, n. 9567)

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