Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, 10/9/2015, n. 151/14

Unione Europea – Libertà di stabilimento – Libertà di circolazione delle persone – Contrasto con normative nazionali – Discriminazione fondata sulla cittadinanza – Divieto ex art. 49 TFUE – Sussiste

Contrasta con il principio della libertà di stabilimento la normativa lettone che ha imposto un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio che di fatto costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall’art. 49 TFUE. Come già accaduto per altri Stati membri (Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia), la Corte di Giustizia ha pronunciato anche nei confronti della repubblica della Lettonia la sua declaratoria di incompatibilità ribadendo che i notai, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, esercitano la loro libera professione in condizioni di concorrenza, ma le attività da essi svolte non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri, unica ipotesi in cui, in base al Trattato, sarebbe possibile derogare al principio della libertà di stabilimento.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 7/7/2015, n. 9083

Stranieri – Concessione della cittadinanza – Avvenuta integrazione dello straniero – Valutazione discrezionale – Sussiste

In tutte le ipotesi di concessione della cittadinanza a sensi dell’art. 9 della Legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione gode di un ampio potere di valutazione discrezionale circa l’esistenza di una avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 6/7/2015, n. 9000

Stranieri – Concessione della cittadinanza – Residenza legale – Fattispecie analoga alla presenza legittima sul territorio – Sussiste

In materia di concessione della cittadinanza italiana l’art.9L. n. 91/1992 esprime un concetto di residenza legale suscettibile di una lettura coincidente con quella di un’acclarata e legittima presenza sul territorio nazionale.

Corte cost., 25/6/2015, n. 119

Cittadinanza italiana – Servizio civile nazionale – Disciplina – Requisiti della cittadinanza italiana – Illegittimità

E’ costituzionalmente illegittima la disciplina del Servizio civile nazionale, nella parte in cui prevede che, per essere ammessi a svolgerlo, occorre il requisito della cittadinanza italiana.

Cass. civ. Sez. Unite, 12/6/2015, n. 12180

Cittadinanza italiana – Requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza – Regione Campania – Verifica del possesso dei requisiti – Controversie – Competenza del giudice ordinario

Il Giudice ordinario è giurisdizionalmente competente nelle controversie aventi ad oggetto l’indagine volta a verificare il possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 della Legge Regionale Campania 19 febbraio 2004, n. 2 per beneficiare del reddito di cittadinanza.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 22/5/2015, n. 7380

Stranieri – Concessione della cittadinanza – Valutazione discrezionale di elementi qualificanti – Sussiste

Il provvedimento di concessione della cittadinanza non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale (art. 9 Legge n. 91 del 1992).

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 26/3/2015, n. 840

Stranieri – Concessione della cittadinanza – Valutazione discrezionale di elementi qualificanti – Sussiste – Diritto soggettivo che degrada ad interessi  legittimi – Fattispecie

L’art. 6, primo comma, della Legge n. 91/1992 delinea fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive della concessione della cittadinanza italiana, tali da risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Cons. Stato Sez. III, 4/3/2015, n. 1084

Stranieri – Concessione della cittadinanza – Cautele nelle valutazioni discrezionali – Provvedimento concessorio – Irrevocabilità – Non sussiste

La discrezionalità della P.A. inerente alla concessione della cittadinanza tanto più dev’essere esercitata con la massima cautela in quanto si ritiene che il relativo provvedimento, una volta emesso, non sia suscettibile di revoca per effetto di una rinnovata valutazione discrezionale (ex art. 22 della Costituzione nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza) (Conf.  T.a.r. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 772/2012).

Cass. civ. Sez. VI – 1, 3/3/2015, n. 4262

Straniero (giurisdizione sullo) – In genere – Apolide – Richiesta di riconoscimento del corrispondente “status” – Prova a carico del richiedente – Onere attenuato – Fondamento – Fattispecie

L’onere della prova gravante sul richiedente lo “status” di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest’ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha riformato la decisione impugnata, che aveva negato il riconoscimento dello “status” di apolide invocato dalla ricorrente, non avendo quest’ultima provato che i genitori fossero originari della Bosnia Erzegovina, né che lei non fosse cittadina degli Stati con i quali aveva un collegamento più stretto, ritenendo che la prima di tali circostanze non potesse formare oggetto del sindacato del giudice di secondo grado perché non contestata puntualmente dalla parte costituita in prime cure ed esclusa dall’oggetto dell’impugnazione, ed altresì omettendo di verificare se la legge bosniaca sulla cittadinanza, “ratione temporis” applicabile, contenesse regole sulla base delle quali poter attribuire la cittadinanza bosniaca alla cittadina straniera). (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 3/5/2013)

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 17/2/2015, n. 2724

Stranieri – Concessione della cittadinanza – Discrezionalità – Elementi qualificanti

L’art. 9 della Legge n. 91 del 1992 afferma che la cittadinanza italiana “può essere concessa”. I termini “può” e “concessa” sottolineano il carattere altamente discrezionale del provvedimento. I requisiti prescritti dall’art. 9 costituiscono, pertanto, solo i presupposti che consentono di avanzare l’istanza di naturalizzazione al cui accoglimento si possono, forse ed al più, ravvisare aspettative giuridicamente tutelate.

C. Appello Roma, 16.9.2009, n. 7526. In senso conf., Cassaz. civ. sez. Unite, 30.1.1991, n. 897; id., 13.7.1995, n. 7683

Previdenza sociale – Inquadramento delle aziende nei settori produttivi – Inquadramento ai fini contributivi – Errata collocazione nel settore commercio terziario anziché nel settore industria – Fattispecie – Controversie – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

L’inquadramento del datore di lavoro effettuato dall’Inps in una delle categorie contemplate dalla disciplina degli assegni familiari dettata dal d. P.R. 30 maggio 1955, n. 797, non ha natura provvedimentale, ma si configura come atto di certazione relativo a posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla stessa legge sicché, in caso di controversie, sussiste  la giurisdizione del giudice ordinario.

Giud. di Pace di Viterbo, Marini Balestra, 27.2.2007

Immigrazione – Cittadino extracomunitario che entra nel territorio nazionale – Termine di otto giorni per chiedere il permesso di soggiorno – Mancato rispetto del termine – Decreto di espulsione –Prova a carico degli uffici che alla data del fermo il cittadino extracomunitario soggiornasse sul territorio nazionale da oltre otto giorni – Necessità – Dichiarazioni rese dall’espellendo – Irrilevanza.

Immigrazione – Cittadino extracomunitario che entra nel territorio nazionale – Decreto di espulsione – Esposizione nel provvedimento delle norme che si assumono violate – Necessità – Compiuta motivazione del provvedimento – Necessità – Omessa motivazione del provvedimento amministrativo di particolare natura affittiva – Nullità assoluta del provvedimento – Sussiste

Il cittadino extracomunitario che entri regolarmente in Italia (o paese aderente Schengen) esibendo in frontiera un passaporto valido, ma ometta nei successivi otto giorni di chiedere il permesso di soggiorno, viola l’art. 13, co. 2, lett. b) del D.L. n. 195/ 2002, convertito nella L. n. 222 del 2002.  Tuttavia in presenza di decreto di espulsione gli Uffici devono dare prova certa che effettivamente, alla data del fermo, egli realmente soggiornasse sul territorio nazionale da oltre otto giorni, non potendosi supplire a ciò con la semplice dichiarazione dell’espellendo la cui conoscenza della lingua italiana è precaria con conseguente scarsa comprensione degli effetti  delle sue dichiarazioni rese alla pubblica autorità.

E’ nullo il provvedimento notificato al cittadino extracomunitario che sia privo di compiuta motivazione, ma comprenda solo una elencazione di articoli di legge che si assumono violati.  Infatti i provvedimenti amministrativi, e in particolar luogo quelli di natura affittiva, vanno compiutamente motivati per l’aspetto sostanziale che la presenza del cittadino straniero sia pericolosa per la sicurezza e l’ordine pubblico.

(Giud. di Pace di Viterbo, Marini Balestra, 27.2.2007)

Corte Cass. n. 1649/ 2007

Immigrazione – Cittadino extracomunitario – Ingresso nel territorio nazionale italiano – Procedimento di emersione del lavoro nero – Pendenza – Espulsione – Esclusione – Soggetto pericoloso per la sicurezza dello Stato – Espulsione – Ammissibilità

L’immigrato  senza permesso di soggiorno che chiede di essere messo in regola non può essere espulso se la procedura non è ancora conclusa. Infatti l’art. 2, co. 1, D.L. n. 195 del 2002, così convertito dalla L. n. 222 del 2002, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari dispone che fino alla data di conclusione della procedura di emersione disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 195 del 2002 non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione presentata dal datore di lavoro, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

(Corte Cass. n. 1649/ 2007)