Corte Cass. n. 1649/ 2007

Immigrazione – Cittadino extracomunitario – Ingresso nel territorio nazionale italiano – Procedimento di emersione del lavoro nero – Pendenza – Espulsione – Esclusione – Soggetto pericoloso per la sicurezza dello Stato – Espulsione – Ammissibilità

L’immigrato  senza permesso di soggiorno che chiede di essere messo in regola non può essere espulso se la procedura non è ancora conclusa. Infatti l’art. 2, co. 1, D.L. n. 195 del 2002, così convertito dalla L. n. 222 del 2002, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari dispone che fino alla data di conclusione della procedura di emersione disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 195 del 2002 non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione presentata dal datore di lavoro, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

(Corte Cass. n. 1649/ 2007)

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