Straniero (giurisdizione sullo) – In genere – Apolide – Richiesta di riconoscimento del corrispondente “status” – Prova a carico del richiedente – Onere attenuato – Fondamento – Fattispecie
L’onere della prova gravante sul richiedente lo “status” di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest’ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha riformato la decisione impugnata, che aveva negato il riconoscimento dello “status” di apolide invocato dalla ricorrente, non avendo quest’ultima provato che i genitori fossero originari della Bosnia Erzegovina, né che lei non fosse cittadina degli Stati con i quali aveva un collegamento più stretto, ritenendo che la prima di tali circostanze non potesse formare oggetto del sindacato del giudice di secondo grado perché non contestata puntualmente dalla parte costituita in prime cure ed esclusa dall’oggetto dell’impugnazione, ed altresì omettendo di verificare se la legge bosniaca sulla cittadinanza, “ratione temporis” applicabile, contenesse regole sulla base delle quali poter attribuire la cittadinanza bosniaca alla cittadina straniera). (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 3/5/2013)