Unione Europea – Libertà di stabilimento – Libertà di circolazione delle persone – Contrasto con normative nazionali – Discriminazione fondata sulla cittadinanza – Divieto ex art. 49 TFUE – Sussiste
Contrasta con il principio della libertà di stabilimento la normativa lettone che ha imposto un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio che di fatto costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall’art. 49 TFUE. Come già accaduto per altri Stati membri (Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia), la Corte di Giustizia ha pronunciato anche nei confronti della repubblica della Lettonia la sua declaratoria di incompatibilità ribadendo che i notai, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, esercitano la loro libera professione in condizioni di concorrenza, ma le attività da essi svolte non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri, unica ipotesi in cui, in base al Trattato, sarebbe possibile derogare al principio della libertà di stabilimento.