Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 4/11/2015, n. 22461

Processo civile – Fase dell’appello – Thema decidendum e thema probandum – Eccezione nuova – Inammissibilità – Irrilevanza

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma 1, e 115, comma 1, c.p.c., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce – irretrattabilmente – il thema decidendum ed il thema probandum. Pertanto, il giudice d’appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui.

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