Cass. civ. Sez. lavoro, 5/11/2015, n. 22635

Lavoro (Rapporto di) – Mobbing – Elementi costitutivi – Evento lesivo – Nesso eziologico – Conseguenze – Valutazione

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato costituisce condotta “mobbizzante” il complesso di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere dai componenti di un gruppo di lavoro o dal datore di lavoro nei riguardi di un lavoratore, caratterizzati da un intento persecutorio e di emarginazione dello stesso, al fine primario di escluderlo dal gruppo. Sono elementi costitutivi del mobbing, dunque, i comportamenti persecutori, illeciti o anche leciti, singolarmente considerati, che con finalità vessatorie siano posti in essere contro la vittima in maniera sistematica e prolungata nel tempo, l’evento lesivo della salute della personalità o della dignità del lavoratore, il nesso eziologico tra le condotte ed il pregiudizio subito dalla vittima e l’intento persecutorio.

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