Cass. civ. Sez. lavoro, 22/1/2016, n. 1186

Consulenza tecnica – Limite intrinseco – Risoluzione di questioni di fatto – Incarico per accertamenti e valutazioni della qualificazione giuridica dei fatti – Incapacità del CTU – Inammissibilità se effettuati – Eccezioni

La consulenza tecnica d’ufficio ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico. Ne deriva che come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica dei fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, il consulente effettua simili inammissibili valutazioni, quale quella relativa alla qualificazione della “attività confacente alle attitudini dell’assicurato” (cui si riferisce l’art. 1 della legge n. 222 del 1984) come attività usurante o stressante, o meno, non se ne deve tenere conto, salvo che vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti.

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