Cass. civ. Sez. lavoro, 11/12/2015, n. 25046

Lavoro – Lavoro subordinato – Licenziamento – Impugnazione – Procedimento – Effetti

In materia di impugnazione del licenziamento, le due fasi del giudizio di primo grado, e dunque quella di cognizione sommaria che inizia con il ricorso ex art. 1, comma 49, L. n. 92 del 2012, e quella di cognizione ordinaria che inizia con l’opposizione ex art. 1, comma 51, L. n. 92, si inseriscono nel medesimo grado e si pongono in rapporto di prosecuzione. Di talché l’opposizione può investire nuovi profili soggettivi ed oggettivi, tra i quali le eccezioni in senso stretto non sollevate dall’interessato durante la fase sommaria, non configurandosi la stessa quale impugnazione, ovvero come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad introdurre nuovi temi della disputa.

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