Cass. civ. Sez. lavoro, 9/12/2015, n. 24844

Lavoro – Lavoro subordinato – Lavoro a termine – Assenza di ragioni giustificative del termine – Invalidità parziale della sola clausola – Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Relativamente al contratto di lavoro a termine, in assenza di ragioni giustificative del termine apposto ed in mancanza di una norma che sanzioni tale omissione, in applicazione dei principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all’illegittimità del termine ed alla nullità della relativa clausola, consegue l’invalidità parziale della sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non assume alcuna rilevanza la qualificazione del termine contenuta nel contratto individuale poiché il D.Lgs. 368 del 2001, stabilisce, all’art. 1, comma 2°, che l’apposizione di un termine senza le ragioni giustificatrici di cui al comma 1°, è da ritenersi priva di effetto, lasciando in vita un contratto di lavoro da intendersi a tempo indeterminato. Trattasi di norma imperativa, determinante la nullità della clausola appositiva del termine.

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