Cons. Stato Sez. VI, 16/11/2015, n. 5208

Giudizio amministrativo – Giudicato amministrativo – Dedotto e deducibile – Situazione giuridica accertata – Effetti nel giudicato successivo – Sussistono

Costituisce principio generale di diritto processuale in materia di limiti oggettivi del giudicato intervenuto tra le stesse parti che questo si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e si estende a tutti i passaggi motivazionali della sentenza che, nella struttura sostanziale della medesima, costituiscono la premessa logica della decisione (mentre il giudicato non può riferirsi alle mere affermazioni incidentali o alle altre considerazioni, contenute nella motivazione, che non trovino riscontro alcuno nel dispositivo), sicché l’accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica (sia essa di interesse legittimo o di diritto soggettivo) e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune alla causa già decisa con efficacia di giudicato ed alla causa successiva, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.

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