Cons. Stato Sez. III, 13/11/2015, n. 5199

Giudizio amministrativo – Termini per il deposito di memorie – Sono perentori – Violazione – Inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti tardivamente prodotti – Sussiste

Nel giudizio amministrativo, i termini fissati dall’art. 73D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del Giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent.

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