Cass. civ. Sez. I, 11/9/2015, n. 17974

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Legittimazione all’impugnazione – Attiva – Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio – Legittimazione all’impugnazione – Esclusione – Deduzione dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale – Irrilevanza – Ragioni – Fattispecie

La legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il tutore della minore che non ha assunto la qualità di parte nel giudizio di appello non era legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di adottabilità). (Inammiss. App. Firenze, 4/7/2014)

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