Cass. civ. Sez. I, 1/9/2015, n. 17392

Prova civile – Poteri (o obblighi) del giudice – Valutazione delle prove – In genere – Dichiarazioni scritte provenienti da terzi – Libero apprezzamento da parte del giudice – Possibilità – Limiti – Violazione del principio del contraddittorio – Esclusione – Fondamento

Nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio. (Rig. App. Venezia, 25/11/2010)

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