Cass. civ. Sez. Unite, 9/2/2015, n. 2359 (rv. 634258)

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Attività sindacale – Trasferimento di dirigenti sindacali – Nulla osta del sindacato di appartenenza – Trasferimento in sede diversa da quella di appartenenza – Necessità trasferimento in sede posta nella medesima località – Sussiste

L’art. 6 dell’accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria del 24 marzo 2004, nel prevedere che, nell’ambito della stessa sede di servizio – da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione -, il trasferimento dei dirigenti sindacali in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza, va interpretato nel senso che il predetto nulla osta è richiesto anche ove il trasferimento in questione avvenga nell’ambito della medesima località sede di servizio, non essendo contemplata la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi di trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale. (Rig. App. L’Aquila, 24/06/2008)

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