Cass. civ. Sez. lavoro, 9/2/2015, n. 2375 (rv. 634535)

Associazioni sindacali – Sindacati (postcorporativi) – Libertà sindacale – Repressione della condotta antisindacale – “ratio” – Conflitto tra organizzazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori – Inclusione – Posizione del datore di lavoro nel conflitto tra sindacati – Neutralità 

Il nucleo essenziale della “ratio” dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, per esso intendendosi non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori. Rispetto a quest’ultimo conflitto, il datore di lavoro, peraltro, è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell’art. 17 statuto lavoratori), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda, sicché, sebbene possa anche, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un’altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, che sono attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell’azienda. (Rig. App. Napoli, 13/10/2010)

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