Cons. Stato, sez. VI, Ord. 29.4 – 7.6.2005, n. 2954

Soggetto esercitante – Posizione di interesse legittimo – Posizione di diritto soggettivo – Impugnabilità di provvedimenti successivi nell’arco temporale della prescrizione – Incompatibilità con la ratio legislativa – Decadenza per l’esercizio dell’azione – Compatibilità con la tutela di diritti soggettivi – Sussiste

Non univocità degli indirizzi assunti dalle Sezioni – Rimessione all’Adunanza plenaria

(Cons. Stato, sez. VI, Ord.  29.4 – 7.6.2005, n. 2954)

Precedenti: Cons. Stato, Adunanza plenaria, 24.6.1999, n. 16 (ravvisa la posizione di interesse legittimo)

Dottrina : Cirillo, G. Paolo, “Diritto all’accesso e diritto alla riservatezza: un difficile equilibrio mobile” – Intervento svolto al Forum della P.A. l’11.5.2004 sul tema “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi tra presente e futuro”.

Abstract – Premesso che la riservatezza si fonda sui dati personali, mentre il diritto di accesso si fonda sul documento amministrativo, l’accesso a dati da una parte, e la loro conoscibilità e la loro  divulgabilità, da un’altra, serve a configurare nel nostro ordinamento un diritto all’informazione in capo al cittadino. Di fronte ad una domanda di accesso a documenti contenenti informazioni che riguardano terzi, i destinatari devono valutare la consistenza della situazione giuridica e dell’interesse reale e concreto all’accoglimento della domanda stessa. Su questo aspetto fondamentale si è espressa la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha consigliato alle Amministrazioni di invitare il cittadino ad indicare nella istanza la ragione specifica per la quale si chiede quel documento, e di valutare se sia effettivamente necessario ottenerne copia per realizzare quello che si intende conseguire.

Cass. civile, SS.UU., 20.4.2005, n. 8202

Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Documenti non prodotti in primo grado – Divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova” – Inderogabilità delle regole processuali – Sussiste

Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Produzione di documenti nuovi – Mancata produzione nel giudizio di primo grado – Fattispecie – Non imputabilità alla parte che intende avvalersene – Ammissibilità – Indispensabilità della produzione secondo il giudizio del giudice – Ammissibilità

Risolvendo il contrasto formatosi all’interno della sezione lavoro e delle altre sezioni della Corte di Cassazione, i documenti, e non solo le prove costituende, sottostanno al divieto di produzione in appello  di “nuovi mezzi di prova”.

La produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile solo se la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che intenda avvalersene, ovvero se il giudice ritiene di dover superare l’intervenuta preclusione perché la produzione di alcuni documenti gli appare “indispensabile” ai fini della decisione (su istanza di parte., nel processo ordinario; anche d’ufficio, nel processo del lavoro).

Cass. civile, SS.UU., 20.4.2005, n. 8202

Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Documenti non prodotti in primo grado – Divieto di produzione in appello di “nuovi mezzi di prova” – Inderogabilità delle regole processuali – Sussiste

Procedimento – Giudizio di appello – Prove – Produzione di documenti nuovi – Mancata produzione nel giudizio di primo grado – Fattispecie – Non imputabilità alla parte che intende avvalersene – Ammissibilità – Indispensabilità della produzione secondo il giudizio del giudice – Ammissibilità

Risolvendo il contrasto formatosi all’interno della sezione lavoro e delle altre sezioni della Corte di Cassazione, i documenti, e non solo le prove costituende, sottostanno al divieto di produzione in appello  di “nuovi mezzi di prova”.

La produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile solo se la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che intenda avvalersene, ovvero se il giudice ritiene di dover superare l’intervenuta preclusione perché la produzione di alcuni documenti gli appare “indispensabile” ai fini della decisione (su istanza di parte., nel processo ordinario; anche d’ufficio, nel processo del lavoro).

(Cass. civile, SS.UU., 20.4.2005, n. 8202)