Cass. civile, III, 30.5.2003, n. 8785

Procedimento – Esecuzione – Pignoramento presso terzi – Dichiarazione negativa del terzo – Inammissibilità dell’esecuzione – Non sussiste

In caso di pignoramento presso terzi e di opposizione all’esecuzione il giudice non può dichiarare l’inammissibilità  della proposta opposizione solo perché il terzo ha reso dichiarazione negativa del credito pignorato, ma deve verificare la persistenza del processo esecutivo mediante la procedura di accertamento del credito del proprio debitore da parte del creditore procedente, sia stata questa attivata o sia ancora possibile.

Cass. civile, III, 30.5.2003, n. 8785

Procedimento – Esecuzione – Pignoramento presso terzi – Dichiarazione negativa del terzo – Inammissibilità dell’esecuzione – Non sussiste

In caso di pignoramento presso terzi e di opposizione all’esecuzione il giudice non può dichiarare l’inammissibilità  della proposta opposizione solo perché il terzo ha reso dichiarazione negativa del credito pignorato, ma deve verificare la persistenza del processo esecutivo mediante la procedura di accertamento del credito del proprio debitore da parte del creditore procedente, sia stata questa attivata o sia ancora possibile.

(Cass. civile, III, 30.5.2003, n. 8785)

Cass. civile, III, 29.5.2003, n. 8632

Procedimento – Esecuzione – Opposizione – Agli atti esecutivi – All’esecuzione – Differenza

Esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Titolo non spedito in forma esecutiva –Configurabilità come opposizione agli atti esecutivi – E’ tale

Per distinguere l’opposizione all’”esecuzione” da quella “agli atti esecutivi” si deve considerare che la prima investe l’an dell’esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. L’opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva.  Con questa opposizione la parte fa valere  vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, tra i quali il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notificazione di questi.

L’opposizione con la quale è dedotto che l’esecuzione può essere iniziata solo sulla base di un titolo spedito in forma esecutiva si configura come opposizione agli atti esecutivi, perché contiene la critica che gli atti dell’esecuzione successiva alla notifica del precetto non possono essere compiuti in modo legittimo, ovvero che il processo esecutivo non può utilmente procedere verso il suo risultato finale, costituito dalla realizzazione coattiva del credito.

Cass. civile, III, 29.5.2003, n. 8632

Procedimento – Esecuzione – Opposizione – Agli atti esecutivi – All’esecuzione – Differenza

Esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Titolo non spedito in forma esecutiva –  Configurabilità come opposizione agli atti esecutivi – E’ tale

Per distinguere l’opposizione all’”esecuzione” da quella “agli atti esecutivi” si deve considerare che la prima investe l’an dell’esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. L’opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva.  Con questa opposizione la parte fa valere  vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, tra i quali il titolo esecutivo e il precetto, nonchè la notificazione di questi.

L’opposizione con la quale è dedotto che l’esecuzione può essere iniziata solo sulla base di un titolo spedito in forma esecutiva si configura come opposizione agli atti esecutivi, perché contiene la critica che gli atti dell’esecuzione successiva alla notifica del precetto non possono essere compiuti in modo legittimo, ovvero che il processo esecutivo non può utilmente procedere verso il suo risultato finale, costituito dalla realizzazione coattiva del credito.

(Cass. civile, III, 29.5.2003, n. 8632)

Cass.  civile.,  III,  26.5.2003, n. 8333

Procedimento – Esecuzione – Opposizione – All’esecuzione – Agli atti esecutivi – Differenza – Fattispecie – Contestazione dell’attualità della pretesa – Opposizione all’esecuzione – E’ tale

Per distinguere l’opposizione all’esecuzione da quella agli atti esecutivi si deve considerare che con la prima è contestato il diritto della parte istante a procedere, in via assoluta e anche attualmente, a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.   L’opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità  dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo.  In questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei procedimenti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo e il precetto, nonché  della notificazione di questi, oppure l’opportunità dello svolgimento dell’azione esecutiva.   Deriva pertanto, che deve qualificarsi opposizione all’esecuzione l’opposizione con la quale si contesti l’attualità della pretesa esecutiva svolta dalla controparte attraverso la espropriazione forzata (Nella specie, sotto il profilo che l’esecuzione era inammissibile o improponibile, stante la dichiarazione di dissesto finanziario deliberato dall’ente debitore, provincia)

Cass. civile., III, 26.5.2003, n. 8333

Procedimento – Esecuzione – Opposizione – All’esecuzione – Agli atti esecutivi – Differenza – Fattispecie – Contestazione dell’attualità della pretesa – Opposizione all’esecuzione – E’ tale

Per distinguere l’opposizione all’esecuzione da quella agli atti esecutivi si deve considerare che con la prima è contestato il diritto della parte istante a procedere, in via assoluta e anche attualmente, a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.   L’opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità  dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo.  In questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei procedimenti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo e il precetto, nonchè  della notificazione di questi, oppure l’opportunità dello svolgimento dell’azione esecutiva.   Deriva pertanto, che deve qualificarsi opposizione all’esecuzione l’opposizione con la quale si contesti l’attualità della pretesa esecutiva svolta dalla controparte attraverso la espropriazione forzata (Nella specie, sotto il profilo che l’esecuzione era inammissibile o improponibile, stante la dichiarazione di dissesto finanziario deliberato dall’ente debitore, provincia)

(Cass.  civile.,  III,  26.5.2003, n. 8333)