Cass.  civile.,  III,  26.5.2003, n. 8333

Procedimento – Esecuzione – Opposizione – All’esecuzione – Agli atti esecutivi – Differenza – Fattispecie – Contestazione dell’attualità della pretesa – Opposizione all’esecuzione – E’ tale

Per distinguere l’opposizione all’esecuzione da quella agli atti esecutivi si deve considerare che con la prima è contestato il diritto della parte istante a procedere, in via assoluta e anche attualmente, a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.   L’opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità  dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo.  In questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei procedimenti svolti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo e il precetto, nonché  della notificazione di questi, oppure l’opportunità dello svolgimento dell’azione esecutiva.   Deriva pertanto, che deve qualificarsi opposizione all’esecuzione l’opposizione con la quale si contesti l’attualità della pretesa esecutiva svolta dalla controparte attraverso la espropriazione forzata (Nella specie, sotto il profilo che l’esecuzione era inammissibile o improponibile, stante la dichiarazione di dissesto finanziario deliberato dall’ente debitore, provincia)

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