Cass. civile, III, 29.5.2003, n. 8632

Procedimento – Esecuzione – Opposizione – Agli atti esecutivi – All’esecuzione – Differenza

Esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Titolo non spedito in forma esecutiva –Configurabilità come opposizione agli atti esecutivi – E’ tale

Per distinguere l’opposizione all’”esecuzione” da quella “agli atti esecutivi” si deve considerare che la prima investe l’an dell’esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. L’opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva.  Con questa opposizione la parte fa valere  vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, tra i quali il titolo esecutivo e il precetto, nonché la notificazione di questi.

L’opposizione con la quale è dedotto che l’esecuzione può essere iniziata solo sulla base di un titolo spedito in forma esecutiva si configura come opposizione agli atti esecutivi, perché contiene la critica che gli atti dell’esecuzione successiva alla notifica del precetto non possono essere compiuti in modo legittimo, ovvero che il processo esecutivo non può utilmente procedere verso il suo risultato finale, costituito dalla realizzazione coattiva del credito.

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