Cass. civ. Sez. VI – Ordinanza, 17/9/2015, n. 18252

Competenza civile – Litispendenza – Decisione sulla questione di litispendenza – Riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia – Sopravvenuta definizione di una delle due cause – Esclusione della litispendenza

Le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l’applicabilità dell’art. 39 c.p.c. 

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