Cons. Stato Sez. VI, 11/1/2016, n. 38

Giudizio amministrativo – Svolgimento del giudizio – Formazione del contraddittorio – Parità della posizione delle parti – Necessità – Sussiste

Il più intenso livello di contraddittorio è quello previsto dalla legge processuale: il contraddittorio orizzontale e paritario (contraddittorio tra due parti in posizioni di parità rispetto ad un decidente terzo e imparziale), con il diritto, in capo a ogni soggetto interessato, di interloquire in ogni fase del procedimento.

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