Cass. civ. Sez. lavoro, 12/1/2016, n. 281

Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento disciplinare – Immediatezza della contestazione – Ritardo – Tempo necessario per l’espletamento delle indagini – Ammissibilità – Valutazione insindacabile del giudice

Il criterio della immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, dovendo nel relativo computo tenersi conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, quali il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti e la complessità dell’organizzazione aziendale. La valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nel caso concreto il giudice del merito, con motivazione congrua e corretta, ha escluso la tardività della contestazione e la conseguente lesione dei diritto di difesa del lavoratore, cui una tempestiva contestazione è finalizzata, evidenziando, dopo aver premesso che la parte datoriale non aveva mai dato ad intendere di voler soprassedere dalla verifica disciplinare, che la nota di contestazione veniva inoltrata una volta completata l’indagine ispettiva e, quindi, in una concentrazione temporale assolutamente congrua).

I commenti sono chiusi